Art. 11 (L) 
              Caratteristiche del permesso di costruire 
(legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 4, commi  1,  2  e  6;  legge  23
dicembre 1994, n. 724, art. 39, comma 2, come sostituito dall'art. 2,
           comma 37, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) 
 
  1.  Il  permesso  di  costruire  e'  rilasciato   al   proprietario
dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederlo. 
  2. Il permesso di costruire e' trasferibile, insieme  all'immobile,
ai successori o aventi causa. Esso non incide sulla titolarita' della
proprieta' o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati
per effetto del suo rilascio. E' irrevocabile ed e' oneroso ai  sensi
dell'articolo 16. 
  3. Il rilascio del permesso di costruire non  comporta  limitazione
dei diritti dei terzi.