Art. 13 (L) 
          Competenza al rilascio del permesso di costruire 
           (legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 4, comma 1; 
   decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109; 
           legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41-quater) 
 
  1.  Il  permesso  di  costruire  e'  rilasciato  dal  dirigente   o
responsabile del  competente  ufficio  comunale  nel  rispetto  delle
leggi, dei regolamenti e degli strumenti urbanistici. 
  2. La regione disciplina l'esercizio dei poteri sostitutivi di  cui
all'articolo 21, comma  2,  per  il  caso  di  mancato  rilascio  del
permesso di costruire entro i termini stabiliti.