Art. 14 (L) 
     Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici 
           (legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41-quater, 
     introdotto dall'art. 16 della legge 6 agosto 1967, n. 765; 
 decreto legislativo n. 267 del 2000, art. 42, comma 2, lettera b); 
              legge 21 dicembre 1955, n. 1357, art. 3) 
 
  1. Il permesso di costruire in deroga  agli  strumenti  urbanistici
generali  e'  rilasciato  esclusivamente  per  edifici  ed   impianti
pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del  consiglio
comunale, nel rispetto  comunque  delle  disposizioni  contenute  nel
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e delle altre  normative
di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attivita' edilizia. 
  2.  Dell'avvio  del  procedimento  viene  data  comunicazione  agli
interessati ai sensi dell'articolo 7 della legge 7  agosto  1990,  n.
241. 
  3. La deroga, nel rispetto delle norme igieniche,  sanitarie  e  di
sicurezza,  puo'  riguardare  esclusivamente  i  limiti  di  densita'
edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle norme
di attuazione degli  strumenti  urbanistici  generali  ed  esecutivi,
fermo restando in ogni caso il rispetto  delle  disposizioni  di  cui
agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale  2  aprile  1968,  n.
1444.