Art. 15 (R) 
      Efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire 
       (legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 4, commi 3, 4 e 5; 
          legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 31, comma 11) 
 
  1. Nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di
ultimazione dei lavori. 
  2. Il termine per l'inizio dei lavori non puo' essere superiore  ad
un anno dal rilascio del titolo;  quello  di  ultimazione,  entro  il
quale l'opera deve essere completata non puo'  superare  i  tre  anni
dall'inizio dei lavori. Entrambi i termini possono essere  prorogati,
con provvedimento motivato,  per  fatti  sopravvenuti  estranei  alla
volonta' del titolare del permesso. Decorsi tali termini il  permesso
decade  di  diritto  per  la  parte   non   eseguita,   tranne   che,
anteriormente alla scadenza venga richiesta una proroga.  La  proroga
puo' essere accordata, con provvedimento motivato, esclusivamente  in
considerazione della  mole  dell'opera  da  realizzare  o  delle  sue
particolari caratteristiche  tecnico-costruttive,  ovvero  quando  si
tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto  in  piu'
esercizi finanziari. 
  3. La realizzazione della parte dell'intervento  non  ultimata  nel
termine stabilito e' subordinata al rilascio di nuovo permesso per le
opere ancora da eseguire, salvo  che  le  stesse  non  rientrino  tra
quelle realizzabili mediante denuncia di inizio  attivita'  ai  sensi
dell'articolo 22. Si procede altresi', ove necessario,  al  ricalcolo
del contributo di costruzione. 
  4. Il permesso decade  con  l'entrata  in  vigore  di  contrastanti
previsioni urbanistiche, salvo che i lavori  siano  gia'  iniziati  e
vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.