Art. 15. Adeguamento delle strutture organizzative e delle dotazioni organiche del Ministero delle attivita' produttive 1. Per l'esercizio delle funzioni attribuite dal presente regolamento al Ministero delle attivita' produttive, le dotazioni organiche dello stesso sono adeguate in sede di rideterminazione periodica ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, a valere sulle risorse finanziarie utilizzate dall'Agenzia delle entrate per l'esercizio delle funzioni trasferite. Alla copertura delle vacanze derivanti da tale aumento di dotazione organica si provvede prioritariamente attraverso mobilita' volontaria del personale che svolge presso l'Agenzia delle entrate le funzioni oggetto di trasferimento. 2. Fino alla completa attuazione del comma 1, la Direzione generale per l'armonizzazione e la tutela del mercato del Ministero delle attivita' produttive, si avvale di un contingente fino a quaranta unita' di personale in posizione di comando ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, da individuare, con precedenza assoluta, tra quello gia' utilizzato dall'Agenzia delle entrate per l'esercizio della funzione trasferita. 3. Ai medesimi fini di cui al comma 1 ed anche in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il Ministero delle attivita' produttive puo' concludere accordi con l'Unioncamere per stabilire un rapporto di collaborazione con le Camere di commercio.
Note all'art. 15: - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400: "4-bis. L'organizzazione la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.". - Il testo del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed altri enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1998.