Art. 15.
Adeguamento delle strutture organizzative e delle dotazioni organiche
              del Ministero delle attivita' produttive
  1.   Per   l'esercizio   delle  funzioni  attribuite  dal  presente
regolamento  al  Ministero  delle  attivita' produttive, le dotazioni
organiche  dello  stesso  sono  adeguate  in sede di rideterminazione
periodica  ai  sensi  dell'articolo  17,  comma 4-bis, della legge 23
agosto  1988,  n.  400,  e  successive  modificazioni, a valere sulle
risorse   finanziarie   utilizzate  dall'Agenzia  delle  entrate  per
l'esercizio  delle  funzioni trasferite. Alla copertura delle vacanze
derivanti   da   tale  aumento  di  dotazione  organica  si  provvede
prioritariamente  attraverso  mobilita'  volontaria del personale che
svolge   presso  l'Agenzia  delle  entrate  le  funzioni  oggetto  di
trasferimento.
  2. Fino alla completa attuazione del comma 1, la Direzione generale
per  l'armonizzazione  e  la  tutela  del mercato del Ministero delle
attivita'  produttive,  si  avvale  di un contingente fino a quaranta
unita'  di  personale  in posizione di comando ai sensi dell'articolo
17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, da individuare, con
precedenza  assoluta,  tra  quello gia' utilizzato dall'Agenzia delle
entrate per l'esercizio della funzione trasferita.
  3.  Ai  medesimi  fini di cui al comma 1 ed anche in relazione alle
disposizioni di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo
30  luglio  1999,  n.  300,  ed all'articolo 20, comma 2, del decreto
legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  il Ministero delle attivita'
produttive puo' concludere accordi con l'Unioncamere per stabilire un
rapporto di collaborazione con le Camere di commercio.
 
          Note all'art. 15:
              -  Si riporta il testo dell'art. 17, comma 4-bis, della
          legge 23 agosto 1988, n. 400:
              "4-bis. L'organizzazione la disciplina degli uffici dei
          Ministeri  sono  determinate,  con  regolamenti  emanati ai
          sensi  del  comma  2,  su  proposta del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
          criteri che seguono:
                a) riordino  degli  uffici  di diretta collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
                b) individuazione    degli    uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
          funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
          omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
          duplicazioni funzionali;
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
                d) indicazione    e    revisione    periodica   della
          consistenza delle piante organiche;
                e) previsione  di  decreti ministeriali di natura non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali.".
              -  Il  testo  del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
          112  "Conferimento  di  funzioni  e  compiti amministrativi
          dello   Stato   alle  regioni  ed  altri  enti  locali,  in
          attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", e'
          stato   pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  92  del
          21 aprile 1998.