Art. 15.
Adeguamento delle strutture organizzative e delle dotazioni organiche
del Ministero delle attivita' produttive
1. Per l'esercizio delle funzioni attribuite dal presente
regolamento al Ministero delle attivita' produttive, le dotazioni
organiche dello stesso sono adeguate in sede di rideterminazione
periodica ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, a valere sulle
risorse finanziarie utilizzate dall'Agenzia delle entrate per
l'esercizio delle funzioni trasferite. Alla copertura delle vacanze
derivanti da tale aumento di dotazione organica si provvede
prioritariamente attraverso mobilita' volontaria del personale che
svolge presso l'Agenzia delle entrate le funzioni oggetto di
trasferimento.
2. Fino alla completa attuazione del comma 1, la Direzione generale
per l'armonizzazione e la tutela del mercato del Ministero delle
attivita' produttive, si avvale di un contingente fino a quaranta
unita' di personale in posizione di comando ai sensi dell'articolo
17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, da individuare, con
precedenza assoluta, tra quello gia' utilizzato dall'Agenzia delle
entrate per l'esercizio della funzione trasferita.
3. Ai medesimi fini di cui al comma 1 ed anche in relazione alle
disposizioni di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, ed all'articolo 20, comma 2, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il Ministero delle attivita'
produttive puo' concludere accordi con l'Unioncamere per stabilire un
rapporto di collaborazione con le Camere di commercio.
Note all'art. 15:
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 4-bis, della
legge 23 agosto 1988, n. 400:
"4-bis. L'organizzazione la disciplina degli uffici dei
Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.".
- Il testo del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle regioni ed altri enti locali, in
attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del
21 aprile 1998.