Art. 16. Abrogazioni 1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si intendono abrogati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400: a) l'articolo 39 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 122; gli articoli 40, 42, 43, 44, 46, 50, primo comma, 51, 54, 56, primo comma, 57, 58, 59 e 61 del citato regio decreto-legge n. 1933 del 1938; l'articolo 42-bis del citato regio decreto-legge n. 1933 del 1938, introdotto dalla legge 15 luglio 1950, n. 585; gli articoli 53, 55, 60 e 62 del citato regio decreto-legge n. 1933 del 1938; b) l'articolo 7, commi 1 e 4, terzo periodo, del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384; c) l'articolo 15 della legge 2 agosto 1982, n. 528; d) l'articolo 8 della legge 26 marzo 1990, n. 62; e) gli articoli da 78 a 145 del regolamento dei servizi del lotto, approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077; f) ogni altra disposizione incompatibile con quelle recate dal presente regolamento. 2. I riferimenti alle disposizioni indicate nel comma 1, contenuti in ogni altro atto normativo, si intendono fatti agli articoli da 1 a 14 del presente regolamento.