Art. 18.
                          Entrata in vigore
  1.   Il  presente  regolamento,  escluse  le  disposizioni  di  cui
all'articolo  15, entra in vigore il centoventesimo giorno successivo
a  quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
  2.  Le disposizioni di cui all'articolo 15 del presente regolamento
entrano   in   vigore   il  giorno  successivo  a  quello  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  Il  presente decreto munito dei sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 26 ottobre 2001
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze
                              Marzano,   Ministro   delle   attivita'
                              produttive
                              Scajola, Ministro dell'interno
                              Frattini,   Ministro  per  la  funzione
                              pubblica
Visto, il Guardasigilli: Castelli
  Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2001
  Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro
n. 2 Economia e finanze, foglio n. 205