Art. 18.
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento, escluse le disposizioni di cui
all'articolo 15, entra in vigore il centoventesimo giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 15 del presente regolamento
entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto munito dei sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 26 ottobre 2001
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Marzano, Ministro delle attivita'
produttive
Scajola, Ministro dell'interno
Frattini, Ministro per la funzione
pubblica
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro
n. 2 Economia e finanze, foglio n. 205