Art. 17.
             Razionalizzazione dei termini di versamento

  1.   Il   versamento   del   saldo   dovuto  con  riferimento  alla
dichiarazione  dei  redditi  ed  a quella del valore della produzione
delle  persone  fisiche  e  delle  societa'  o  associazioni  di  cui
all'articolo  5  del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1987, n. 917,
e'  effettuato  entro  il  31 maggio dell'anno di presentazione della
dichiarazione  stessa.  Il  versamento  del saldo dovuto in base alla
dichiarazione   relativa   all'imposta   sul  reddito  delle  persone
giuridiche  e'  effettuato  entro  l'ultimo  giorno  del settimo mese
successivo  a  quello  di  chiusura  dell'esercizio  o del periodo di
gestione.
  2.  I  versamenti di acconto dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuti ai
sensi  della  legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni,
nonche'   quelli   relativi  all'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive,  si  effettuano  in  due  rate salvo che il versamento da
effettuare  alla  scadenza della prima rata non superi L. 200.000. Il
quaranta per cento dell'acconto dovuto e' versato alla scadenza della
prima  rata  e  il  residuo  importo  alla scadenza della seconda. Il
versamento dell'acconto e' effettuato, rispettivamente:
    a)  per la prima rata, nel termine previsto per il versamento del
saldo  dovuto  in base alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta
precedente;
    b)  per  la  seconda  rata, nel mese di novembre, ad eccezione di
quella  dovuta  dai  soggetti  all'imposta  sul reddito delle persone
giuridiche  il  cui  esercizio o periodo di gestione non coincide con
l'anno  solare,  che  effettuano  il  versamento  di  tale rata entro
l'ultimo giorno dell'undicesimo mese dello stesso esercizio o periodo
di gestione.
 
          Note all'art. 17:
              - Per  il  riferimento  all'art.  5,  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917,
          recante il testo unico delle imposte sui redditi si veda la
          nota all'art. 5.
              - La  legge 23 marzo 1977, n. 97, reca "Disposizioni in
          materia di riscossione delle imposte sui redditi".