Art. 17. Razionalizzazione dei termini di versamento 1. Il versamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi ed a quella del valore della produzione delle persone fisiche e delle societa' o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1987, n. 917, e' effettuato entro il 31 maggio dell'anno di presentazione della dichiarazione stessa. Il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e' effettuato entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio o del periodo di gestione. 2. I versamenti di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuti ai sensi della legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, nonche' quelli relativi all'imposta regionale sulle attivita' produttive, si effettuano in due rate salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi L. 200.000. Il quaranta per cento dell'acconto dovuto e' versato alla scadenza della prima rata e il residuo importo alla scadenza della seconda. Il versamento dell'acconto e' effettuato, rispettivamente: a) per la prima rata, nel termine previsto per il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente; b) per la seconda rata, nel mese di novembre, ad eccezione di quella dovuta dai soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche il cui esercizio o periodo di gestione non coincide con l'anno solare, che effettuano il versamento di tale rata entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese dello stesso esercizio o periodo di gestione.
Note all'art. 17: - Per il riferimento all'art. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi si veda la nota all'art. 5. - La legge 23 marzo 1977, n. 97, reca "Disposizioni in materia di riscossione delle imposte sui redditi".