Art. 5. Messa in esercizio e omologazione 1. La messa in esercizio degli impianti in luoghi con pericolo di esplosione non puo' essere effettuata prima della verifica di conformita' rilasciata al datore di lavoro ai sensi del comma 2. 2. Tale verifica e' effettuata dallo stesso installatore dell'impianto, il quale rilascia la dichiarazione di conformita' ai sensi della normativa vigente. 3. Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformita' all'ASL o all'ARPA territorialmente competenti. 4. L'omologazione e' effettuata dalle ASL o dall'ARPA competenti per territorio, che effettuano la prima verifica sulla conformita' alla normativa vigente di tutti gli impianti denunciati. 5. Nei comuni singoli o associati ove e' stato attivato lo sportello unico per le attivita' produttive la dichiarazione di cui al comma 3 e' presentata allo sportello. 6. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.