Art. 5.
                  Messa in esercizio e omologazione
  1.  La  messa in esercizio degli impianti in luoghi con pericolo di
esplosione  non  puo'  essere  effettuata  prima  della  verifica  di
conformita' rilasciata al datore di lavoro ai sensi del comma 2.
  2.   Tale   verifica   e'   effettuata  dallo  stesso  installatore
dell'impianto,  il  quale rilascia la dichiarazione di conformita' ai
sensi della normativa vigente.
  3.  Entro  trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, il
datore  di  lavoro  invia  la  dichiarazione di conformita' all'ASL o
all'ARPA territorialmente competenti.
  4.  L'omologazione  e'  effettuata dalle ASL o dall'ARPA competenti
per  territorio,  che  effettuano la prima verifica sulla conformita'
alla normativa vigente di tutti gli impianti denunciati.
  5.  Nei  comuni  singoli  o  associati  ove  e'  stato  attivato lo
sportello  unico  per le attivita' produttive la dichiarazione di cui
al comma 3 e' presentata allo sportello.
  6.  Le  verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione
sono a carico del datore di lavoro.