Art. 6.
              Verifiche periodiche - Soggetti abilitati
  1.   Il   datore   di  lavoro  e'  tenuto  ad  effettuare  regolari
manutenzioni  dell'impianto,  nonche'  a  far  sottoporre lo stesso a
verifica periodica ogni due anni.
  2.  Per  l'effettuazione  della  verifica,  il  datore di lavoro si
rivolge  all'ASL o all'ARPA od ad eventuali organismi individuati dal
Ministero delle attivita' produttive, sulla base di criteri stabiliti
dalla normativa tecnica europea UNI CEI.
  3. Il  soggetto  che  ha eseguito la verifica periodica rilascia il
relativo verbale al datore di lavoro che deve conservarlo ed esibirlo
a richiesta degli organi di vigilanza.
  4. Le  verifiche  sono onerose e le spese per la loro effettuazione
sono a carico del datore di lavoro.