Articolo 13
 (Valori limite, margini di tolleranza, soglia di allarme e termini)

   1. Nell'allegato II, sezione I, sono indicati:
   a)  i  valori  limite  per la protezione della salute umana per il
   biossido  di  azoto,  i  margini  di  tolleranza,  le modalita' di
   riduzione  di  tale  margine  e la data alla quale i valori limite
   devono essere raggiunti;
   b)  il  valore  limite per la protezione della vegetazione per gli
   ossidi  di  azoto  e la data in cui tale valore limite deve essere
   raggiunto.
   2.  Nell'allegato II, sezione II, e' indicata la soglia di allarme
per il biossido di azoto.