Articolo 13 (Valori limite, margini di tolleranza, soglia di allarme e termini) 1. Nell'allegato II, sezione I, sono indicati: a) i valori limite per la protezione della salute umana per il biossido di azoto, i margini di tolleranza, le modalita' di riduzione di tale margine e la data alla quale i valori limite devono essere raggiunti; b) il valore limite per la protezione della vegetazione per gli ossidi di azoto e la data in cui tale valore limite deve essere raggiunto. 2. Nell'allegato II, sezione II, e' indicata la soglia di allarme per il biossido di azoto.