Articolo 15 (Soglie di valutazione) 1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, le soglie di valutazione superiore e inferiore per il biossido di azoto e gli ossidi di azoto sono individuate nell'allegato VII, sezione I, lettera b).
Nota all'art. 15: - L'art. 6 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 e' riportato nelle note all'art. 2.