Articolo 15
                       (Soglie di valutazione)

   1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 6 del decreto legislativo
4 agosto 1999, n. 351, le soglie di valutazione superiore e inferiore
per  il  biossido  di  azoto  e  gli ossidi di azoto sono individuate
nell'allegato VII, sezione I, lettera b).
 
             Nota all'art. 15:
             - L'art. 6 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351
          e' riportato nelle note all'art. 2.