Articolo 16 (Informazione al pubblico) 1. Le regioni provvedono affinche' il pubblico e le categorie interessate siano informate, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, sui livelli di biossido e ossidi di azoto nell'aria ambiente e affinche' tali informazioni siano aggiornate con frequenza almeno giornaliera e, nel caso dei valori orari del biossido di azoto, se possibile, ogni ora. Le regioni forniscono, inoltre, in caso di superamento della soglia di allarme, i dettagli di cui all'allegato II, sezione III, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351.
Note all'art. 16: - L'art. 11 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 e' riportato nelle note all'art. 11. - L'art. 10 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 e' riportato nelle note all'art. 11.