Art. 7 
 
                                ANAS 
  1. In attuazione delle disposizioni contenute nel  capo  III  della
legge  28  dicembre  2001,  n.  448,  e  per   assicurare   l'urgente
realizzazione degli obiettivi ivi previsti, l'Ente nazionale  per  le
strade  ANAS  e'  trasformato  in  societa'   per   azioni   con   la
denominazione di: "ANAS Societa' per azioni - anche ANAS" con effetto
dalla data dell'assemblea di cui al comma 7. 
  2. All'ANAS Spa sono attribuiti, a titolo di concessione, i compiti
di cui all'articolo 2, comma 1, lettere da a) a g), nonche'  1),  del
decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143. 
  L'ANAS Spa approva i progetti del decreto legislativo  26  febbraio
1994, n. 143. L'ANAS Spa approva i progetti  dei  lavori  oggetto  di
concessione anche ai fini di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto
legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, e ad essa compete  l'emanazione
di tutti gli atti del procedimento espropriativo ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. La concessione
e'  assentita  entro  il  31  dicembre  2002   dal   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti di intesa,  per  quanto  attiene  agli
aspetti finanziari, con il Ministro dell'economia e delle finanze. 
  Nell'ambito della convenzione di concessione prevista dal  comma  3
all'ANAS Spa, per le strade ed  autostrade  ad  essa  affidati,  sono
attribuiti i diritti e i poteri dell'ente proprietario. 
  3. La disciplina della concessione di cui al comma 2  e'  stabilita
nella convenzione di concessione che prevede, tra l'altro: 
    a) le modalita' di esercizio da parte del concedente  dei  poteri
di vigilanza e di indirizzo sull'attivita' del concessionario; 
    b)  le  modalita',  ivi  compreso  il  ricorso  ai  contratti  di
concessione a terzi da parte di ANAS Spa, per gestione, manutenzione,
miglioramento ed adeguamento delle strade ed autostrade statali e per
la costruzione di nuove strade ed autostrade statali; 
    c)  le  modalita'  per  l'erogazione  delle  risorse  finanziarie
occorrenti per l'espletamento dei compiti affidati in concessione,  e
per la copertura degli oneri a  carico  dell'Ente  nazionale  per  le
strade ANAS per i compiti esercitati fino alla trasformazione; 
    d) la durata della concessione,  comunque,  non  e'  superiore  a
trenta anni. 
  4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
d'intesa con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  adottato
entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
e' approvato lo schema dello statuto di ANAS  Spa.  Con  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,  di  intesa  con  il
Ministro dell'economia e  delle  finanze,  per  quanto  attiene  agli
aspetti  finanziari,  da  adottarsi  entro  lo  stesso  termine,   e'
approvato lo schema della convenzione di concessione. Con le medesime
modalita' sono approvate  le  eventuali  successive  modifiche  dello
statuto o della convenzione di concessione. 
  5. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  e'
determinato il capitale  sociale  di  ANAS  Spa,  in  base  al  netto
patrimoniale risultante dall'ultimo bilancio. Entro  tre  mesi  dalla
prima assemblea, con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, da adottare di concerto con il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, sono designati  uno  o  piu'  soggetti  di  adeguata
esperienza e qualificazione professionale per effettuare la stima del
patrimonio sociale. Entro tre mesi dal  ricevimento  della  relazione
giurata, il consiglio di amministrazione della societa' determina  il
valore definito del capitale sociale nei limiti del valore  di  stima
contenuto nella relazione stessa e in misura comunque non superiore a
quella risultante dall'applicazione dei criteri di  cui  all'articolo
11, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342. 
  6. Le azioni sono attribuite  al  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, il quale esercita i diritti dell'azionista di intesa con  il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo  le  direttive
del Presidente del Consiglio dei Ministri. 
  Il presidente della societa' e gli altri  componenti  degli  organi
sociali sono  designati  dal  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, ad eccezione del presidente  del  collegio  sindacale,  il
quale e' designato dal Ministro dell'economia e delle finanze. 
  7. L'approvazione dello statuto e la nomina  dei  componenti  degli
organi sociali previsti dallo statuto stesso  sono  effettuati  dalla
prima assemblea  che  viene  convocata,  a  cura  dell'amministratore
dell'Ente nazionale per le strade - ANAS, entro trenta  giorni  dalla
emanazione dei decreti di cui al comma 4. 
  8.  La  pubblicazione  del  presente  decreto  tiene  luogo   degli
adempimenti  in  materia  di  costituzione  di  societa'  per  azioni
previsti dalle vigenti disposizioni. 
  9. Il rapporto di lavoro del personale  alle  dipendenze  dell'Ente
nazionale per le  strade  -  ANAS  al  momento  della  trasformazione
prosegue con  ANAS  Spa  e  continua  ad  essere  disciplinato  dalle
precedenti disposizioni. 
  10. Tutti gli  atti  connessi  alle  operazioni  di  trasformazione
vengono effettuati in regime di neutralita' fiscale. 
  11. Il controllo della Corte dei conti si svolge con  le  modalita'
previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n.  259.  L'ANAS
Spa puo' avvalersi del patrocinio  dell'Avvocatura  dello  Stato,  ai
sensi dell'articolo 43 del testo unico  delle  leggi  e  delle  norme
giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio  dello  Stato  e
sull'ordinamento dell'Avvocatura dello  Stato,  approvato  con  regio
decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni. 
  12. In via transitoria, sono  confermati  per  la  medesima  durata
della  carica  attualmente  ricoperta,  quali  componenti  del  primo
consiglio di amministrazione e  del  primo  collegio  sindacale,  gli
stessi componenti del consiglio e del collegio dei revisori dell'Ente
nazionale per le strade - ANAS.  Sono  assicurate  per  le  attivita'
oggetto di concessione ad ANAS Spa le risorse gia' assegnate all'Ente
nazionale per le strade - ANAS. Fino alla efficacia della concessione
di cui al comma 2 l'ANAS Spa continua  nell'adempimento  di  tutti  i
compiti e le funzioni attribuite all'Ente nazionale per le  strade  -
ANAS utilizzando le risorse assegnate all'Ente stesso ed ad  essa  si
applicano le norme ed i provvedimenti pertinenti  il  predetto  Ente.
L'ANAS Spa succede nei rapporti attivi e passivi dell'Ente  nazionale
per le strade - ANAS. Ogni riferimento all'ANAS, contenuto in  leggi,
regolamenti o provvedimenti, deve intendersi effettuato all'ANAS Spa.