Art. 8
                            Riassetto del CONI

        1.  L'ente  pubblico  Comitato  olimpico  nazionale  italiano
      (CONI) si articola negli organi, anche periferici, previsti dal
      decreto  legislativo 23 luglio 1999, n. 242. Per l'espletamento
      dei suoi compiti si avvale della societa' prevista dal comma 2.
        2. E' costituita una societa' per azioni con la denominazione
      "CONI Servizi spa".
        3.  Il  capitale  sociale  e' stabilito in 1 milione di euro.
      Successivi  apporti  al capitale sociale sono stabiliti, tenuto
      conto  del  piano  industriale  della  societa',  dal  Ministro
      dell'economia  e delle finanze, di intesa con il Ministro per i
      beni e le attivita' culturali.
        4.  Le  azioni  sono  attribuite al Ministero dell'economia e
      delle  finanze.  Il  presidente  della  societa'  e  gli  altri
      componenti  del consiglio di amministrazione sono designati dal
      CONI.  Il  presidente  del  collegio sindacale e' designato dal
      Ministro  dell'economia  e delle finanze e gli altri componenti
      del  medesimo  collegio  dal Ministro per i beni e le attivita'
      culturali.
        5.  L'approvazione  dello  statuto e la nomina dei componenti
      degli   organi  sociali  previsti  dallo  statuto  stesso  sono
      effettuati dalla prima assemblea, che il Ministro dell'economia
      e  delle  finanze,  di  intesa  con il Ministro per i beni e le
      attivita'  culturali, convoca entro trenta giorni dalla data di
      entrata in vigore del presente decreto.
        6.  Entro  tre  mesi  dalla  prima assemblea, con decreto del
      Ministro  dell'economia  e  delle finanze, adottato di concerto
      con  il  Ministro  per  i  beni  e le attivita' culturali, sono
      designati   uno  o  piu'  soggetti  di  adeguata  esperienza  e
      qualificazione   professionale  per  effettuare  la  stima  del
      patrimonio  sociale.  Entro  tre  mesi  dal  ricevimento  della
      relazione   giurata,   il   consiglio   di   amministrazione  o
      l'amministratore  unico  della  societa',  sentito  il collegio
      sindacale,  determina il valore definitivo del capitale sociale
      nei limiti del valore di stima contenuto nella relazione stessa
      e   in  misura  comunque  non  superiore  a  quelli  risultanti
      dall'applicazione  dei criteri di cui all'articolo 11, comma 2,
      della  legge  21  novembre  2000,  n. 342. Qualora il risultato
      della   stima  si  rivelasse  insufficiente,  con  decreto  del
      Ministro   dell'economia   e   delle  finanze  potranno  essere
      individuati beni immobili patrimoniali dello Stato da conferire
      alla  Coni  Servizi spa. A tale fine potranno essere effettuati
      ulteriori   apporti   al   capitale   sociale   con  successivi
      provvedimenti legislativi.
        7.  La  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale del presente
      decreto   tiene   luogo   degli   adempimenti   in  materia  di
      costituzione  di  societa'  per  azioni  previsti dalle vigenti
      disposizioni.
        8.  I  rapporti,  anche  finanziari,  tra  il  CONI e la CONI
      Servizi  spa  sono  disciplinati  da  un  contratto di servizio
      annuale.
        9.  La  CONI Servizi spa puo' stipulare convenzioni anche con
      le regioni, le province autonome e gli enti locali.
        10. Il controllo della Corte dei conti sulla CONI Servizi spa
      si  svolge  con  le  modalita'  previste dall'articolo 12 della
      legge 21 marzo 1958, n. 259. La CONI Servizi spa puo' avvalersi
      del   patrocinio   dell'Avvocatura   dello   Stato,   ai  sensi
      dell'articolo  43  del  testo  unico  delle leggi e delle norme
      giuridiche  sulla  rappresentanza  e  difesa  in giudizio dello
      Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato
      con  regio  decreto  30  ottobre  1933,  n.  1611, e successive
      modificazioni.
        11.  Il  personale  alle  dipendenze  dell'ente pubblico CONI
      resta  alle dipendenze della CONI Servizi spa, la quale succede
      in  tutti  i  rapporti attivi e passivi, compresi i rapporti di
      finanziamento  con  le  banche,  e  nella  titolarita' dei beni
      facenti  capo all'ente pubblico. Con decreto del Presidente del
      Consiglio dei Ministri, adottato entro trenta giorni dalla data
      di   entrata   in  vigore  del  presente  decreto,  sentite  le
      organizzazioni sindacali, sono stabilite le modalita' attuative
      del trasferimento del personale del CONI alla CONI Servizi spa,
      anche  ai fini della salvaguardia, dopo il trasferimento, delle
      procedure  di cui agli articoli 31 e 33 del decreto legislativo
      30  marzo  2001,  n.  165.  Per i dipendenti in servizio presso
      l'ente  pubblico  CONI  alla  data  di  entrata  in  vigore del
      presente  decreto  rimangono  fermi  i  regimi  contributivi  e
      pensionistici  per  le  anzianita'  maturate fino alla predetta
      data.
        12.  Tutti  gli atti connessi alle operazioni di costituzione
      della  societa'  e  di conferimento alla stessa sono esclusi da
      ogni  tributo  e  diritto  e  vengono,  pertanto, effettuati in
      regime di neutralita' fiscale.
        13.  Sino  alla  prima  assemblea  restano  in vigore, in via
      provvisoria, tutte le disposizioni legislative e statutarie che
      disciplinano  il  CONI.  Dalla  predetta data tali disposizioni
      restano in vigore in quanto compatibili.
        14.  Restano  ferme  le  vigenti  disposizioni  in materia di
      vigilanza del Ministero per i beni e le attivita' culturali sul
      CONI.
        15.   All'onere  derivante  dal  presente  articolo,  pari  a
      1.000.000  di  euro,  si  provvede,  per  l'anno 2002, mediante
      corrispondente  riduzione  dello stanziamento iscritto, ai fini
      del   bilancio  triennale  2002-2004,  nell'ambito  dell'unita'
      previsionale  di  base di conto capitale "fondo speciale" dello
      stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
      per  l'anno  2002,  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al
      Ministero medesimo.