Art. 42. 
                           Nuovi stipendi 
 
  1. Gli stipendi del personale delle Forze di Polizia ad ordinamento
militare,  stabiliti  dall'art.  14  del  biennio  economico  Polizia
2000-2001, sono incrementati, dal  1  gennaio  2002,  delle  seguenti
misure mensili lorde: 
    

+--------------------+---------+-------+
|   livello V        | Euro ...| 30,20 |
+--------------------+---------+-------+
|   livello VI       | Euro ...| 32,10 |
+--------------------+---------+-------+
|   livello VI-bis   | Euro ...| 33,60 |
+--------------------+---------+-------+
|   livello VII      | Euro ...| 35,10 |
+--------------------+---------+-------+
|   livello VII-bis  | Euro ...| 36,70 |
+--------------------+---------+-------+
|   livello VIII     | Euro ...| 38,40 |
+--------------------+---------+-------+
|   livello IX       | Euro ...| 42,20 |
+--------------------+---------+-------+

    
  2. Gli stipendi di cui al comma 1, a decorrere dal 1 gennaio  2003,
sono ulteriormente incrementati delle seguenti misure mensili lorde: 
    

+--------------------+---------+-------+
|    livello V       | Euro ...| 18,90 |
+--------------------+---------+-------+
|    livello VI      | Euro ...| 20,00 |
+--------------------+---------+-------+
|    livello VI-bis  | Euro ...| 21,00 |
+--------------------+---------+-------+
|    livello VII     | Euro ...| 21,90 |
+--------------------+---------+-------+
|    livello VII-bis | Euro ...| 22,90 |
+--------------------+---------+-------+
|    livello VIII    | Euro ...| 24,00 |
+--------------------+---------+-------+
|    livello IX      | Euro ...| 26,30 |
+--------------------+---------+-------+

    
  3. I valori stipendiali tabellari annui lordi  a  regime  derivanti
dall'applicazione dei commi 1 e 2 sono: 
    

+--------------------+---------+----------+
|   livello V        | Euro ...| 8.776,59 |
+--------------------+---------+----------+ 
|   livello VI       | Euro ...| 9.675,07 |
+--------------------+---------+----------+
|   livello VI-bis   | Euro ...| 10.379,57|
+--------------------+---------+----------+
|   livello VII      | Euro ...| 11.082,86|
+--------------------+---------+----------+
|   livello VII-bis  | Euro ...| 11.861,89|
+--------------------+---------+----------+
|   livello VIII     | Euro ...| 12.643,32|
+--------------------+---------+----------+
|   livello IX       | Euro ...| 14.437,35|
+--------------------+---------+----------+

    
  4. Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento
provvisorio  della  retribuzione  previsto,  in   caso   di   vacanza
contrattuale,  dall'articolo  13,  comma  3,  del  biennio  economico
Polizia 2000-2001. 
 
          Nota all'art. 42: 
              - Si trascrivono i testi degli articoli  14  e  13  del
          decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 
          140: 
              "Art. 14 (Nuovi stipendi). - 1. Gli stipendi  stabiliti
          dall'art. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16
          marzo 1999, n. 254,  sono  incrementati,  a  regime,  delle
          seguenti misure mensili lorde: 

        Parte del provvedimento in formato grafico

              6.  Gli  importi  stabiliti   dal   presente   articolo
          assorbono   l'elemento   provvisorio   della   retribuzione
          previsto dall'art. 41, comma 3, del decreto del  Presidente
          della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254". 
              "Art. 13 (Area di applicazione e durata). - 1. Ai sensi
          dell'art. 2, comma 1, lettera b), del  decreto  legislativo
          12 maggio 1995, n. 195, come  sostituito  dall'art.  2  del
          decreto legislativo 31 marzo 2000, n. 129,  il  decreto  si
          applica al personale dei ruoli dell'Arma dei carabinieri  e
          del Corpo della guardia  di  finanza,  con  esclusione  dei
          rispettivi dirigenti e del personale ausiliario di leva. 
              2. 11 presente decreto concerne gli aspetti retributivi
          ed e' valido per il  periodo  dal  1  gennaio  2000  a1  31
          dicembre 2001. 
              3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari  a  tre
          mesi dalla  data  di  scadenza  del  presente  decreto,  al
          personale di cui al comma 1 sara'  corrisposto,  a  partire
          dal  mese  successivo,  un   elemento   provvisorio   della
          retribuzione  pari  al  trenta  per  cento  del  tasso   di
          inflazione programmato, applicato  ai  livelli  retributivi
          tabellari   vigenti,   inclusa   l'indennita'   integrativa
          speciale. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza  contrattuale,
          detto importo sara' pari al cinquanta per cento  del  tasso
          di inflazione programmato e cessa di essere  erogato  dalla
          decorrenza  degli  effetti  economici  previsti  dal  nuovo
          decreto del Presidente della Repubblica  emanato  ai  sensi
          dell'art. 2, comma 1, lettera b), del  decreto  legislativo
          n.  195/1995,  come  sostituito  dall'art.  2  del  decreto
          legislativo 31 marzo 2000, n. 129".