Art. 42. Nuovi stipendi 1. Gli stipendi del personale delle Forze di Polizia ad ordinamento militare, stabiliti dall'art. 14 del biennio economico Polizia 2000-2001, sono incrementati, dal 1 gennaio 2002, delle seguenti misure mensili lorde: livello V Euro ... 30,20 livello VI Euro ... 32,10 livello VI-bis Euro ... 33,60 livello VII Euro ... 35,10 livello VII-bis Euro ... 36,70 livello VIII Euro ... 38,40 livello IX Euro ... 42,20 2. Gli stipendi di cui al comma 1, a decorrere dal 1 gennaio 2003, sono ulteriormente incrementati delle seguenti misure mensili lorde: livello V Euro ... 18,90 livello VI Euro ... 20,00 livello VI-bis Euro ... 21,00 livello VII Euro ... 21,90 livello VII-bis Euro ... 22,90 livello VIII Euro ... 24,00 livello IX Euro ... 26,30 3. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 sono: livello V Euro ... 8.776,59 livello VI Euro ... 9.675,07 livello VI-bis Euro ... 10.379,57 livello VII Euro ... 11.082,86 livello VII-bis Euro ... 11.861,89 livello VIII Euro ... 12.643,32 livello IX Euro ... 14.437,35 4. Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto, in caso di vacanza contrattuale, dall'articolo 13, comma 3, del biennio economico Polizia 2000-2001.
Nota all'art. 42: - Si trascrivono i testi degli articoli 14 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140: "Art. 14 (Nuovi stipendi). - 1. Gli stipendi stabiliti dall'art. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, sono incrementati, a regime, delle seguenti misure mensili lorde: Parte del provvedimento in formato grafico 6. Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto dall'art. 41, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254". "Art. 13 (Area di applicazione e durata). - 1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, come sostituito dall'art. 2 del decreto legislativo 31 marzo 2000, n. 129, il decreto si applica al personale dei ruoli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale ausiliario di leva. 2. 11 presente decreto concerne gli aspetti retributivi ed e' valido per il periodo dal 1 gennaio 2000 a1 31 dicembre 2001. 3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1 sara' corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai livelli retributivi tabellari vigenti, inclusa l'indennita' integrativa speciale. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo sara' pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195/1995, come sostituito dall'art. 2 del decreto legislativo 31 marzo 2000, n. 129".