Art. 43. 
                     Effetti dei nuovi stipendi 
  1. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione  del
presente decreto hanno  effetto  sulla  tredicesima  mensilita',  sul
trattamento ordinario di quiescenza, normale  e  privilegiato,  sulla
indennita' di buonuscita, sull'assegno alimentare per  il  dipendente
sospeso, come previsto dall'art. 82  dello  Statuto  degli  impiegati
civili dello Stato o da disposizioni analoghe, sull'equo  indennizzo,
sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi  contributi,
compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed  i
contributi di riscatto. 
  2. I benefici economici risultanti dall'applicazione  del  presente
decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi
previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con  diritto  a
pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto.  Agli  effetti
dell'indennita' di buonuscita, si considerano solo gli scaglionamenti
maturati alla data di cessazione dal servizio. 
  3.   La    corresponsione    dei    nuovi    stipendi,    derivanti
dall'applicazione del presente decreto avviene in via  provvisoria  e
salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della  legge  11  luglio
1980,  n.  312,  in  materia  di  sollecita  liquidazione  del  nuovo
trattamento economico. 
  4. Gli incrementi stipendiali di  cui  all'articolo  42  non  hanno
effetto sulla determinazione delle misure  orarie  del  compenso  per
lavoro straordinario. A decorrere dal 1  gennaio  2002  e'  soppresso
l'articolo 5 del decreto del Presidente della  Repubblica  10  aprile
1987, n. 150. Conseguentemente le misure orarie restano  fissate  nei
seguenti importi lordi: 
 
    

+---------------+------+---------+------------------+----------------+
|Livello        |      |Feriale  |Festiva o notturna|Notturna festiva|
+---------------+------+---------+------------------+----------------+
|livello V      |Euro..|   9,65  |     10,91        | 12,59          |
+---------------+------+---------+------------------+----------------+
|livello VI     |Euro..|  10,26  |     11,60        | 13,39          |
+---------------+------+---------+------------------+----------------+
|livello VI-bis |Euro..|  10,74  |     12,14        | 14,00          |
+---------------+------+---------+------------------+----------------+
|livello VII    |Euro..|  11,21  |     12,67        | 14,62          |
+---------------+------+---------+------------------+----------------+
|livello VII-bis|Euro..|  11,71  |     13,24        | 15,27          |
+---------------+------+---------+------------------+----------------+
|livello VIII   |Euro..|  12,27  |     13,87        | 16,01          |
+---------------+------+---------+------------------+----------------+
|livello IX     |Euro..|  13,48  |     15,24        | 17,58          |
+---------------+------+---------+------------------+----------------+
    
 
          Nota all'art. 43:
              - L'art.   822   del   decreto   del  Presidente  della
          Repubblica  10 gennaio  1957, n. 3, e' riportato nella nota
          all'art. 4.
              - L'art.  172,  della  legge 11 luglio 1980, n. 312, e'
          riportato nella nota all'art. 4.
              - Il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente della
          Repubblica  10 aprile 1987, n. 150, e' riportato nella nota
          all'art. 4.