Art. 43. Effetti dei nuovi stipendi 1. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennita' di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'art. 82 dello Statuto degli impiegati civili dello Stato o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto. 2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennita' di buonuscita, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio. 3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione del presente decreto avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico. 4. Gli incrementi stipendiali di cui all'articolo 42 non hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario. A decorrere dal 1 gennaio 2002 e' soppresso l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150. Conseguentemente le misure orarie restano fissate nei seguenti importi lordi: +---------------+------+---------+------------------+----------------+ |Livello | |Feriale |Festiva o notturna|Notturna festiva| +---------------+------+---------+------------------+----------------+ |livello V |Euro..| 9,65 | 10,91 | 12,59 | +---------------+------+---------+------------------+----------------+ |livello VI |Euro..| 10,26 | 11,60 | 13,39 | +---------------+------+---------+------------------+----------------+ |livello VI-bis |Euro..| 10,74 | 12,14 | 14,00 | +---------------+------+---------+------------------+----------------+ |livello VII |Euro..| 11,21 | 12,67 | 14,62 | +---------------+------+---------+------------------+----------------+ |livello VII-bis|Euro..| 11,71 | 13,24 | 15,27 | +---------------+------+---------+------------------+----------------+ |livello VIII |Euro..| 12,27 | 13,87 | 16,01 | +---------------+------+---------+------------------+----------------+ |livello IX |Euro..| 13,48 | 15,24 | 17,58 | +---------------+------+---------+------------------+----------------+
Nota all'art. 43: - L'art. 822 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' riportato nella nota all'art. 4. - L'art. 172, della legge 11 luglio 1980, n. 312, e' riportato nella nota all'art. 4. - Il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, e' riportato nella nota all'art. 4.