Art. 47.
               Trattamento economico di trasferimento
  1.   L'amministrazione,   ove  non  disponga  di  mezzi  idonei  ad
effettuare  il trasporto dei mobili e delle masserizie dei dipendenti
trasferiti  d'ufficio,  come  previsto  dall'art.  19, comma 8, della
legge  sulle  missioni, provvede a stipulare apposite convenzioni con
trasportatori privati. Gli oneri del predetto trasporto sono a carico
dell'amministrazione  anche  per  la  parte eccedente i 40 quintali e
fino ad un massimo di 80 quintali.
  2.  Il personale trasferito d'autorita', ove sussista l'alloggio di
servizio,  ne  abbia  titolo  in relazione all'incarico ricoperto, ed
abbia   presentato   domanda   per   ottenerlo,  ove  prevista,  puo'
richiedere,  dietro presentazione di formale contratto di locazione o
di  fattura  quietanzata, il rimborso del canone dell'alloggio per un
importo   massimo  di  euro  775,00  mensili,  fino  all'assegnazione
dell'alloggio di servizio e, comunque, per un periodo non superiore a
tre mesi.
  3.  Nelle  stesse  condizioni  indicate  al comma 2 il personale ha
facolta' di optare per la riduzione dell'importo mensile ivi previsto
in  relazione  alla  elevazione  proporzionale dei mesi di durata del
beneficio e comunque non oltre i sei mesi.
     4.   A   richiesta   dell'interessato   il   rimborso   previsto
dall'articolo  1,  comma  3,  della  legge 29 marzo 2001, n. 86, puo'
essere anticipato nella misura corrispondente a tre mensilita', fermi
restando i limiti massimi previsti dallo stesso comma 3.
  5.  Al  personale  con famiglia a carico trasferito d'autorita' che
non  fruisca  dell'alloggio di servizio o che, comunque, non benefici
di  alloggi  forniti  dall'amministrazione,  e'  dovuta  in  un'unica
soluzione,  all'atto  del  trasferimento  del  nucleo familiare nella
nuova  sede  di  servizio, o nelle localita' viciniori consentite, un
emolumento  di  euro  1500,00.  Tale  indennita' e' corrisposta nella
misura  di  euro  775,00  al  personale  senza famiglia a carico o al
seguito.
  6.   Il  personale  militare  trasferito  all'estero  puo'  optare,
mantenendo  il  diritto alle indennita' ed ai rimborsi previsti dalla
normativa vigente, per il trasporto dei mobili e delle masserizie nel
domicilio  eletto  nel territorio nazionale anziche' nella nuova sede
di servizio all'estero.
  7.  In  caso  di  assunzione  e  rilascio  di  alloggio di servizio
connesso con l'incarico, si applicano le disposizioni di cui al comma
1,  per le spese di trasporto dei mobili e delle masserizie da uno ad
altro  alloggio di servizio ovvero da alloggio privato ad alloggio di
servizio e viceversa anche nell'ambito dello stesso comune.
  8.   Le   disposizioni   del  presente  articolo  si  applicano  ai
trasferimenti  effettuati  a  decorrere  dal  primo giorno successivo
dall'entrata in vigore del presente decreto.
 
          Nota all'art. 47:
              - Il   testo   dell'art.   19,  comma  8,  della  legge
          18 dicembre  1973, n. 836, e' riportato nelle note all'art.
          8.
              - Il  testo  dell'art. 1, comma 3, della legge 29 marzo
          2001, n. 86, e' riportato nelle note all'art. 8.