Art. 49.
                    Indennita' di ordine pubblico
  1.  L'indennita'  di ordine pubblico fuori sede di cui all'articolo
10,  comma  1,  del  decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno
1990,   n.  147,  e'  corrisposta,  per  ciascun  turno  di  servizio
giornaliero della durata di almeno quattro ore, nella misura unica di
euro 26,00.
  2. Restano ferme le disposizioni di cui al comma 2, lettere b), c),
d) ed e) dell'articolo 10 citato al comma 1.
  3.  L'indennita'  di  ordine  pubblico  in  sede e' corrisposta per
ciascun  turno di servizio giornaliero della durata di almeno quattro
ore, nella misura unica di euro 13,00.
  4.  Le  indennita'  di cui ai commi 1 e 3 sono corrisposte anche al
personale   che,  a  seguito  di  infermita'  o  lesioni  traumatiche
verificatesi  nel  corso ed a causa del servizio, non puo' completare
il previsto turno di quattro ore.
  5.   Le  disposizioni  del  presente  articolo  hanno  efficacia  a
decorrere  dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore
del presente decreto.
 
          Nota all'art. 49:
              - Il  testo  dell'art.  10  del  decreto del Presidente
          della  Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, e' riportato nelle
          note all'art. 10.