Art. 50. Attuazione dell'articolo 3, comma 5 della legge 29 marzo 2001, n. 86 1. A decorrere dal 1 gennaio 2003, il personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza che, nell'assolvimento dei compiti istituzionali previsti dalle rispettive disposizioni legislative di settore, e' impegnato in esercitazioni od operazioni militari caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro non e' assoggettato, durante i predetti periodi, alle vigenti disposizioni in materia di orario di lavoro e ai connessi istituti, a condizione che le predette attivita' si protraggano senza soluzione di continuita' per almeno quarantotto ore. 2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 86, le esercitazioni e le operazioni di cui al comma 1 sono determinate, nell'ambito delle rispettive competenze, dai Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza. 3. Al personale di cui al comma 1 e' attribuita per i giorni di effettivo impiego un'indennita' speciale di impiego giornaliera nelle misure stabilite in euro nella seguente tabella: ===================================================================== COMPENSO FORFETTARIO D'IMPIEGO ===================================================================== | | | sabato-domenica e Grado |Fascia|lunedi-venerdi'| festivi ===================================================================== Carabiniere e | | | Finanziere | I | 62,00 | 124,00 --------------------------------------------------------------------- Carabiniere Scelto e | | | Finanziere Scelto | | | --------------------------------------------------------------------- Appuntato | | | --------------------------------------------------------------------- Appuntato Scelto | | | --------------------------------------------------------------------- Vice Brigadiere | II | 66,00 | 131,00 --------------------------------------------------------------------- Brigadiere | | | --------------------------------------------------------------------- Brigadiere Capo | | | --------------------------------------------------------------------- Maresciallo | | | --------------------------------------------------------------------- Maresciallo Ordinario | | | --------------------------------------------------------------------- Maresciallo Capo | | | --------------------------------------------------------------------- Maresciallo A. | | | s.U.P.S. e Maresciallo| | | Aiutante | III | 72,00 | 143,00 --------------------------------------------------------------------- S. Tenente | | | --------------------------------------------------------------------- Tenente | | | --------------------------------------------------------------------- Capitano | | | --------------------------------------------------------------------- Maggiore | IV | 85,00 | 165,00 --------------------------------------------------------------------- Tenente Colonnello | | |
Nota all'art. 50: - La legge 29 marzo 2001, n. 86, reca "disposizioni in materia di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia"; se ne riporta l'art. 3: "Art. 3 (Specifici compensi per il personale delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza in relazione a situazioni di impiego non compatibili con l'orario di lavoro). - 1. Il personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica impegnato in esercitazioni od in operazioni militari caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro, non e' assoggettato, durante i predetti periodi di impiego, alle vigenti disposizioni in materia di orario di lavoro ed ai connessi istituti, a condizione che le predette attivita' si protraggano senza soluzione di continuita' per almeno quarantotto ore. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, altresi', al personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza che, per l'assolvimento dei compiti istituzionali di carattere militare, e' impiegato nelle attivita' di cui al medesimo comma 1. 3. Le esercitazioni e le operazioni di cui al comma 1 sono determinate, nell'ambito delle rispettive competenze, dal Capo di stato maggiore della difesa, dai Capi di stato maggiore di Forza armata e dai Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza. 4. Il personale puo' essere impegnato nelle attivita' di cui al comma 1 fino ad un massimo di centoventi giorni l'anno e per non piu' di dodici ore giornaliere, salvo il verificarsi di comprovate ed inderogabili esigenze di carattere operativo. Durante lo svolgimento delle predette attivita' devono essere garantiti al personale il recupero delle energie psicoflsiche e comunque la fruizione di adeguati turni di riposo. 5. Al personale di cui ai commi 1 e 2 e' attribuita, per i giorni di effettivo impiego, una indennita' sostitutiva del compenso per il lavoro straordinario e del recupero compensativo da definire attraverso le procedure di concertazione di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse ad essa assegnate ed in particolare nel rispetto dei limiti di cui all'art. 7, comma 10, quarto e quinto periodo, del medesimo decreto legislativo. 6. La disposizione di cui al comma 1 ha efficacia dalla data di operativita' dell'indennita' di cui al comma 5 e nei limiti temporali di percezione della medesima indennita'. 7. L'indennita' di cui al comma 5 non e' cumulabile con i trattamenti di cui all'art. 1, comma 4, nonche' con le indennita' di missione all'estero".