Art. 50. 
Attuazione dell'articolo 3, comma 5 della legge 29 marzo 2001, n. 86 
  1. A decorrere dal 1  gennaio  2003,  il  personale  dell'Arma  dei
carabinieri   e   del   Corpo   della   Guardia   di   finanza   che,
nell'assolvimento dei compiti istituzionali previsti dalle rispettive
disposizioni legislative di settore, e' impegnato in esercitazioni od
operazioni  militari  caratterizzate  da  particolari  condizioni  di
impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario  di  lavoro
non  e'  assoggettato,  durante  i  predetti  periodi,  alle  vigenti
disposizioni in materia di orario di lavoro e ai connessi istituti, a
condizione che le predette attivita' si protraggano senza soluzione 
di continuita' per almeno quarantotto ore. 
  2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n.
86, le  esercitazioni  e  le  operazioni  di  cui  al  comma  1  sono
determinate, nell'ambito delle rispettive competenze, dai  Comandanti
generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di 
finanza. 
  3. Al personale di cui al comma 1 e' attribuita  per  i  giorni  di
effettivo impiego un'indennita' speciale di impiego giornaliera nelle 
misure stabilite in euro nella seguente tabella: 
 
    

+---------------------------------------------------------------------+
|                    COMPENSO FORFETTARIO D'IMPIEGO                   |
+----------------------+------+---------------+-----------------------+
|                      |      |               |   sabato-domenica e   |
|        Grado         |Fascia|lunedi-venerdi'|        festivi        |
+----------------------+------+---------------+-----------------------+
|Carabiniere e         |      |               |                       |
|   Finanziere         |  I   |      62,00    |        124,00         |
|Carabiniere Scelto e  |      |               |                       |
|   Finanziere Scelto  |      |               |                       |
|Appuntato             |      |               |                       |
|Appuntato Scelto      |      |               |                       |
+----------------------+------+---------------+-----------------------+
|Vice Brigadiere       |  II  |     66,00     |        131,00         |
|Brigadiere            |      |               |                       |
|Brigadiere Capo       |      |               |                       |
|Maresciallo           |      |               |                       |
|Maresciallo Ordinario |      |               |                       |
|Maresciallo Capo      |      |               |                       |
+----------------------+------+---------------+-----------------------+
|Maresciallo A.s.U.P.S.|      |               |                       |
|   e Maresciallo      |      |               |                       |
|   Aiutante           | III  |     72,00     |        143,00         |
|S. Tenente            |      |               |                       |
|Tenente               |      |               |                       |
|Capitano              |      |               |                       |
+----------------------+------+---------------+-----------------------+
|Maggiore              |  IV  |     85,00     |        165,00         |
|Tenente Colonnello    |      |               |                       |
+----------------------+------+---------------+-----------------------+
    
 
          Nota all'art. 50:
              - La  legge 29 marzo 2001, n. 86, reca "disposizioni in
          materia  di  personale  delle Forze armate e delle Forze di
          polizia"; se ne riporta l'art. 3:
              "Art.  3  (Specifici  compensi  per  il personale delle
          Forze  armate  e  del  Corpo  della  Guardia  di finanza in
          relazione  a  situazioni  di  impiego  non  compatibili con
          l'orario di lavoro). - 1. Il personale dell'Esercito, della
          Marina  e dell'Aeronautica impegnato in esercitazioni od in
          operazioni    militari    caratterizzate   da   particolari
          condizioni  di  impiego  prolungato e continuativo oltre il
          normale  orario  di  lavoro, non e' assoggettato, durante i
          predetti  periodi  di impiego, alle vigenti disposizioni in
          materia  di  orario  di  lavoro  ed ai connessi istituti, a
          condizione  che  le predette attivita' si protraggano senza
          soluzione di continuita' per almeno quarantotto ore.
              2.  La  disposizione  di  cui  al  comma  1 si applica,
          altresi',  al  personale  dell'Arma  dei  carabinieri e del
          Corpo  della Guardia di finanza che, per l'assolvimento dei
          compiti  istituzionali  di carattere militare, e' impiegato
          nelle attivita' di cui al medesimo comma 1.
              3.  Le  esercitazioni e le operazioni di cui al comma 1
          sono  determinate, nell'ambito delle rispettive competenze,
          dal  Capo di stato maggiore della difesa, dai Capi di stato
          maggiore   di   Forza  armata  e  dai  Comandanti  generali
          dell'Arma  dei  carabinieri  e  del  Corpo della Guardia di
          finanza.
              4.  Il  personale puo' essere impegnato nelle attivita'
          di  cui  al comma 1 fino ad un massimo di centoventi giorni
          l'anno  e  per non piu' di dodici ore giornaliere, salvo il
          verificarsi  di  comprovate  ed  inderogabili  esigenze  di
          carattere  operativo. Durante lo svolgimento delle predette
          attivita'  devono essere garantiti al personale il recupero
          delle  energie  psicoflsiche  e  comunque  la  fruizione di
          adeguati turni di riposo.
              5.  Al  personale  di cui ai commi 1 e 2 e' attribuita,
          per   i   giorni   di  effettivo  impiego,  una  indennita'
          sostitutiva  del compenso per il lavoro straordinario e del
          recupero  compensativo  da definire attraverso le procedure
          di  concertazione  di  cui al decreto legislativo 12 maggio
          1995, n. 195, e successive modificazioni, nell'ambito delle
          risorse  ad  essa  assegnate ed in particolare nel rispetto
          dei  limiti  di  cui  all'art. 7, comma 10, quarto e quinto
          periodo, del medesimo decreto legislativo.
              6. La disposizione di cui al comma 1 ha efficacia dalla
          data  di  operativita'  dell'indennita' di cui al comma 5 e
          nei   limiti   temporali   di   percezione  della  medesima
          indennita'.
              7. L'indennita' di cui al comma 5 non e' cumulabile con
          i  trattamenti  di  cui all'art. 1, comma 4, nonche' con le
          indennita' di missione all'estero".