Art. 51. Indennita' di presenza notturna e festiva 1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del presente decreto, al personale impiegato in turni di servizio, effettuati tra le ore 22 e le ore 6, l'indennita' di cui all'articolo 20, comma 1, del biennio economico Polizia 2000-2001 e' rideterminata nella misura lorda di euro 4,10 per ciascuna ora. 2. A decorrere dal 1 gennaio 2002, al personale chiamato a prestare servizio in attivita' di istituto nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedi' di Pasqua, 1 maggio, Ferragosto e 2 giugno, il compenso di cui al comma 2 dell'articolo 51 del secondo quadriennio normativo Polizia e' rideterminato nella misura lorda di euro 40,00.
Nota all'art. 51: - Si trascrive il testo dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 140 del 2001: "Art. 20 (Indennita' di presenza notturna e festiva). - 1. A decorrere dal 1 gennaio 2001 al personale impiegato in turno di servizio che si effettua tra le ore 22 e le ore 6, l'indennita' di cui all'art. 51, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, e' rideterminata nella misura lorda di L. 6.000 per ciascuna ora. 2. A decorrere dal 1 gennaio 2001 al personale che presta servizio in un giorno festivo l'indennita' di cui all'art. 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, e' rideterminata nella misura lorda di L. 19.000 per ogni turno".