Art. 51. 
              Indennita' di presenza notturna e festiva 
  1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata  in
vigore del presente decreto,  al  personale  impiegato  in  turni  di
servizio, effettuati tra le ore 22 e le ore 6,  l'indennita'  di  cui
all'articolo 20, comma 1, del biennio economico Polizia 2000-2001  e'
rideterminata nella misura lorda di euro 4,10 per ciascuna ora. 
  2. A decorrere dal 1 gennaio 2002, al personale chiamato a prestare
servizio in attivita' di istituto nei giorni di Natale, 26  dicembre,
Capodanno, Pasqua, lunedi'  di  Pasqua,  1  maggio,  Ferragosto  e  2
giugno, il compenso di cui al comma 2 dell'articolo  51  del  secondo
quadriennio normativo Polizia e' rideterminato nella misura lorda  di
euro 40,00. 
 
          Nota all'art. 51:
              - Si  trascrive  il  testo dell'art. 20 del decreto del
          Presidente della Repubblica 140 del 2001:
              "Art. 20 (Indennita' di presenza notturna e festiva). -
          1. A decorrere dal 1 gennaio 2001 al personale impiegato in
          turno di servizio che si effettua tra le ore 22 e le ore 6,
          l'indennita'  di  cui all'art. 51, comma 1, del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  16 marzo  1999,  n.  254, e'
          rideterminata  nella  misura lorda di L. 6.000 per ciascuna
          ora.
              2.  A  decorrere  dal  1  gennaio 2001 al personale che
          presta  servizio  in  un giorno festivo l'indennita' di cui
          all'art.  17,  comma  2,  del  decreto del Presidente della
          Repubblica  10 maggio  1996, n. 359, e' rideterminata nella
          misura lorda di L. 19.000 per ogni turno".