Art. 52
  Indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione,
       di volo, di pilotaggio, di imbarco ed altre indennita'

  1.    Ferme    restando    le    vigenti    disposizioni   relative
all'equiparazione  tra  i  gradi  e le qualifiche del personale delle
Forze di polizia e quello delle Forze armate, l'indennita' di impiego
operativo  per attivita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e
di  imbarco,  nonche' le relative indennita' supplementari attribuite
al  personale  delle  forze  di polizia ad ordinamento militare, sono
rapportate, con le medesime modalita' applicative e ferme restando le
vigenti percentuali di cumulo tra le diverse indennita', agli importi
ed  alle  maggiorazioni  vigenti  per il personale delle Forze armate
impiegato nelle medesime condizioni operative.
  2.  Al  personale  delle  Forze  di polizia ad ordinamento militare
destinatario  dell'indennita'  di  impiego operativo per attivita' di
aeronavigazione  e  di  volo, al fine di riequilibrare il trattamento
economico  connesso  con  la  specifica responsabilita' operativa nel
quadro  generale dell'espletamento dei compiti istituzionali, compete
un emolumento fisso aggiuntivo di polizia nelle misure mensili di cui
alla  tabella  2  allegata  al  presente  decreto.  Detto  emolumento
compete,  all'atto  del  passaggio  al  grado o anzianita' superiore,
nella misura corrispondente al nuovo grado o anzianita'.
  3. Ai fini della prevista corresponsione dell'indennita' di comando
navale  per  il  personale  che  riveste  funzioni  e responsabilita'
corrispondenti  al  comando  di  singole  unita'  o  gruppi di unita'
navali,   di   cui  all'articolo  10  della  legge  sulle  indennita'
operative, si provvede all'individuazione dei titolari di comando con
determinazione delle singole Amministrazioni interessate, di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze.
  4.  Ai  direttori di macchina ed ai capi motoristi della Polizia ad
ordinamento  militare  e' attribuita l'indennita' richiamata al comma
3.
  5. L'indennita' di imbarco di cui all'articolo 3, comma 18-bis, del
decreto-legge   21   settembre   1987,   n.   387,   convertito,  con
modificazioni,  dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, e' pensionabile
secondo  le misure e modalita' stabilite dalla legge sulle indennita'
operative.
  6.  Al  personale della Polizia ad ordinamento militare in possesso
del brevetto di abilitazione al lancio con il paracadute, in servizio
in  qualita'  di  paracadutista  presso  i reparti di pronto impiego,
spetta l'indennita' di aeronavigazione, di cui all'art. 5 della legge
sulle  indennita' operative, ferme restando le vigenti percentuali di
cumulo  tra  le  diverse  indennita', nelle misure e con le modalita'
previste per il personale delle Forze armate.
  7. Al personale della Polizia ad ordinamento militare, imbarcato su
unita'  di  altura, compete secondo le modalita' vigenti l'indennita'
mensile  di imbarco di cui all'articolo 4, comma 1, della legge sulle
indennita'  operative  percepita  dal  personale  in  forza presso il
Comando  forze  da  pattugliamento  per  la  sorveglianza e la difesa
costiera (COMFORPAT).
  8.  Le  misure  mensili  dell'indennita'  di  imbarco previste alle
lettere  a) e b) della tabella "A" allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 11 ottobre 1988, registrato dalla Corte dei conti in
data  12  dicembre  1988, registro n. 59/Finanze, foglio n. 173, sono
elevate al 55 per cento.
 
          Nota all'art. 52:
              - L'art.  10  della  legge  23 marzo  1983,  n.  78, e'
          riportato nelle note all'art. 13.
              - L'art. 3 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387,
          convertito  in legge, con modificazioni, dall'art. 1, primo
          comma,  legge  20 novembre 1987, n. 472, e' riportato nelle
          note all'art. 13.
              - L'art. della legge 23 marzo 1983, n. 78, e' riportato
          nelle note all'art. 13.
              - L'art.  4  della  legge  23 marzo  1983,  n.  78,  e'
          riportato nelle note all'art. 13.
              - La   tabella  A  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  11 ottobre  1988,  registrato  dalla  Corte dei
          conti  in  data  12 dicembre  1988, registro n. 59/Finanze,
          foglio n. 173, e' riportata nelle note all'art. 13.