Art. 53. Efficienza dei servizi istituzionali 1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento militare, le risorse economiche per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'articolo 53 del secondo quadriennio normativo Polizia e all'articolo 23 del biennio economico Polizia 2000-2001 sono ulteriormente incrementate, come da tabella "A" allegata al presente decreto: a) per gli anni 2002 e 2003, dalle somme di cui all'articolo 16, comma 2, della legge finanziaria 2002, di pertinenza di ogni singola Amministrazione; b) per gli anni 2002 e 2003 dalle somme derivanti dall'applicazione dell'articolo 43, comma 4, del presente decreto. 2. Le somme assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo. 3. Le risorse indicate al comma 1 sono utilizzate per attribuire compensi finalizzati a: a) fronteggiare particolari situazioni di servizio; b) incentivare l'impegno del personale nelle attivita' operative e di funzionamento individuate dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e dal Comandante generale del Corpo della guardia di finanza; c) compensare l'impiego in compiti od incarichi che comportino l'assunzione di specifiche responsabilita' o disagio anche con particolare riguardo, per l'Arma dei carabinieri, al personale in forza al Gruppo intervento speciale; d) compensare la presenza qualificata; e) compensare l'incentivazione della produttivita' collettiva al fine del miglioramento dei servizi; f) compensare, per quanto riguarda il personale dell'Arma dei carabinieri, le specifiche funzioni investigative e di controllo del territorio, nonche', per quanto riguarda il personale del Corpo della guardia di finanza, le specifiche funzioni di Polizia economico-finanziaria. 4. Con distinti decreti del Ministro della difesa e del Ministro dell'economia e finanze, su proposta dei rispettivi Comandanti generali, previa informazione alle rappresentanze militari centrali, ai sensi dell'articolo 59 del secondo quadriennio normativo Polizia, sono annualmente determinati i criteri per la destinazione, l'utilizzazione delle risorse indicate al comma 1, disponibili al 31 dicembre di ciascun anno e le modalita' applicative concernenti l'attribuzione dei compensi previsti dal presente articolo. 5. Le risorse di cui al comma 1 non possono comportare una distribuzione indistinta e generalizzata.
Nota all'art. 53: - Si trascrive il testo dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 254 del 1999: "Art. 53 (Efficienza dei servizi istituzionali). - 1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento militare sono finalizzate al raggiungimento di qualificati obiettivi ed a promuovere reali e significativi miglioramenti dell'efficienza dei servizi istituzionali da ogni singola Amministrazione, nell'ambito delle rispettive quote di competenza, le risorse derivanti da: a) la relativa quota di pertinenza dello stanziamento dello 0,8 per cento di cui all'art. 2, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 449; b) i risparmi di spesa e di gestione nelle misure e limiti previsti dall'art. 43, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; c) specifiche disposizioni normative che destinano risparmi per promuovere miglioramenti nell'efficienza dei servizi; d) gli importi derivanti dalla riduzione, pari all'1% per il 1999, al 2% per il 2000 e al 3% per il 2001, degli stanziamenti relativi ai compensi per lavoro straordinario previsti negli appositi capitoli di bilancio; e) gli importi pro-quota, di cui al comma 2 dell'art. 49. 2. Le risorse indicate al comma 1 sono utilizzate per attribuire compensi finalizzati a: a) fronteggiare particolari situazioni di servizio; b) incentivare l'impegno del personale nelle attivita' operative e di funzionamento individuate dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e dal Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza; c) compensare l'impiego in compiti od incarichi che comportino l'assunzione di specifiche responsabilita' o disagio; d) compensare la presenza qualificata; e) compensare l'incentivazione della produttivita' collettiva al fine del miglioramento dei servizi. 3. Con distinti decreti del Ministro della difesa e del Ministro delle finanze, su proposta dei rispettivi Comandanti Generali, previa informazione alle rappresentanze militari centrali, ai sensi dell'art. 59, sono annualmente determinati i criteri per la destinazione, l'utilizzazione delle risorse indicate al comma 1, disponibili al 31 dicembre di ciascun anno e le modalita' applicative concernenti l'attribuzione dei compensi previsti dal presente articolo. 4. Le risorse di cui al comma 1 non possono comportare una distribuzione indistinta e generalizzata". - Si trascrive il testo dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 140 del 2001: "Art. 23 (Efficienza dei servizi istituzionali). - 1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento militare, le risorse finanziarie di cui all'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 25, sono cosi' incrementate: a) per l'anno 2001 dall'importo derivante dalla riduzione di un ulteriore 3 per cento degli stanziamenti dei capitoli dei compensi per lavoro straordinario; b) per gli anni 2000 e 2001 dalle somme di cui all'art. 19 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e all'art. 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, di pertinenza di ogni singola amministrazione, come da tabella I allegata al presente decreto. Tali somme, ove non utilizzate nell'esercizio di competenza, sono riassegnate per le medesime esigenze nell'anno successivo". - Il testo dell'art. 16 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' riportato alle note all'art. 14. - Si trascrive il testo dell'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 254 del 1999: "Art. 59 (Informazione). - 1. Le Amministrazioni informano preventivamente i COCER in ordine: a) alle emanande disposizioni applicative che si riferiscono alle materie oggetto di concertazione ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195; b) ai criteri per la destinazione, l'utilizzazione e modalita' di attribuzione delle risorse aggiuntive di cui all'art. 53 da parte delle Amministrazioni; c) alle modalita' attuative della disciplina del riposo compensativo. 2. I COCER formulano per iscritto pareri preliminari e proposte sulle disposizioni applicative riguardanti le materie ed i criteri di cui al comma 1, lettere a), b) e c) entro venti giorni dalla data di ricezione della comunicazione. 3. Al fini del comma 2 i COCER possono richiedere riunioni informative preliminari, anche di carattere tecnico, che hanno inizio entro 48 ore dalla data di ricezione della comunicazione e si concludono nel termine di venticinque giorni, ovvero entro un termine piu' breve per motivi di urgenza. 4. Dell'esito degli incontri e' redatto verbale dal quale risultano le posizioni comuni o le eventuali divergenze dell'Amministrazione e delle rappresentanze del personale. Durante il periodo in cui si svolge l'informazione preventiva le Amministrazioni non adottano provvedimenti al riguardo. Decorsi tali termini o in caso di posizioni divergenti o di motivata urgenza, le rispettive Amministrazioni assumono autonome determinazioni definitive. In caso di divergenza, i COCER possono mviare per iscritto le loro osservazioni o richieste, entro 5 giorni, ai rispettivi Ministri, ai sensi dell'art. 19, quarto comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382. 5. Dopo il comma 4 dell'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, e' inserito il seguente: "4-bis. Nel periodo intercorrente fra l'avvio e la conclusione dei lavori di cui all'art. 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, le Sezioni COCER sono autorizzate da ciascun Comandante Generale a convocare, per una o piu' volte, delegazioni dei COIR al fine di aggiornarle sull'andamento dei lavori stessi".