Art. 53.
                Efficienza dei servizi istituzionali
  1.  Per  ogni  Forza di polizia ad ordinamento militare, le risorse
economiche   per   l'efficienza  dei  servizi  istituzionali  di  cui
all'articolo   53   del   secondo  quadriennio  normativo  Polizia  e
all'articolo   23   del  biennio  economico  Polizia  2000-2001  sono
ulteriormente  incrementate, come da tabella "A" allegata al presente
decreto:
    a)  per gli anni 2002 e 2003, dalle somme di cui all'articolo 16,
comma  2, della legge finanziaria 2002, di pertinenza di ogni singola
Amministrazione;
    b)   per   gli   anni   2002   e   2003   dalle  somme  derivanti
dall'applicazione dell'articolo 43, comma 4, del presente decreto.
  2. Le somme assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza
sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.
  3.  Le  risorse  indicate al comma 1 sono utilizzate per attribuire
compensi finalizzati a:
    a) fronteggiare particolari situazioni di servizio;
    b)  incentivare l'impegno del personale nelle attivita' operative
e  di funzionamento individuate dal Comandante generale dell'Arma dei
carabinieri  e  dal  Comandante  generale  del Corpo della guardia di
finanza;
    c)  compensare  l'impiego  in compiti od incarichi che comportino
l'assunzione  di  specifiche  responsabilita'  o  disagio  anche  con
particolare  riguardo,  per  l'Arma  dei carabinieri, al personale in
forza al Gruppo intervento speciale;
    d) compensare la presenza qualificata;
    e)  compensare l'incentivazione della produttivita' collettiva al
fine del miglioramento dei servizi;
    f)  compensare,  per  quanto  riguarda il personale dell'Arma dei
carabinieri,  le specifiche funzioni investigative e di controllo del
territorio, nonche', per quanto riguarda il personale del Corpo della
guardia    di    finanza,   le   specifiche   funzioni   di   Polizia
economico-finanziaria.
  4.  Con  distinti  decreti del Ministro della difesa e del Ministro
dell'economia  e  finanze,  su  proposta  dei  rispettivi  Comandanti
generali,  previa informazione alle rappresentanze militari centrali,
ai  sensi dell'articolo 59 del secondo quadriennio normativo Polizia,
sono   annualmente   determinati   i  criteri  per  la  destinazione,
l'utilizzazione  delle risorse indicate al comma 1, disponibili al 31
dicembre  di  ciascun  anno  e  le  modalita' applicative concernenti
l'attribuzione dei compensi previsti dal presente articolo.
  5.  Le  risorse  di  cui  al  comma  1  non  possono comportare una
distribuzione indistinta e generalizzata.
 
          Nota all'art. 53:
              - Si  trascrive  il  testo dell'art. 53 del decreto del
          Presidente della Repubblica 254 del 1999:
              "Art.  53  (Efficienza dei servizi istituzionali). - 1.
          Per  ogni  Forza  di  polizia  ad ordinamento militare sono
          finalizzate al raggiungimento di qualificati obiettivi ed a
          promuovere     reali    e    significativi    miglioramenti
          dell'efficienza  dei  servizi istituzionali da ogni singola
          Amministrazione,  nell'ambito  delle  rispettive  quote  di
          competenza, le risorse derivanti da:
                a) la relativa quota di pertinenza dello stanziamento
          dello  0,8  per  cento  di  cui all'art. 2, comma 10, della
          legge 23 dicembre 1998, n. 449;
                b) i  risparmi  di spesa e di gestione nelle misure e
          limiti   previsti   dall'art.  43,  comma  7,  della  legge
          27 dicembre 1997, n. 449;
                c) specifiche  disposizioni  normative  che destinano
          risparmi  per  promuovere miglioramenti nell'efficienza dei
          servizi;
                d) gli importi derivanti dalla riduzione, pari all'1%
          per  il  1999, al 2% per il 2000 e al 3% per il 2001, degli
          stanziamenti  relativi ai compensi per lavoro straordinario
          previsti negli appositi capitoli di bilancio;
                e) gli importi pro-quota, di cui al comma 2 dell'art.
          49.
              2.  Le  risorse indicate al comma 1 sono utilizzate per
          attribuire compensi finalizzati a:
                a) fronteggiare particolari situazioni di servizio;
                b) incentivare    l'impegno   del   personale   nelle
          attivita'  operative  e  di  funzionamento  individuate dal
          Comandante   generale   dell'Arma  dei  carabinieri  e  dal
          Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza;
                c) compensare  l'impiego  in compiti od incarichi che
          comportino  l'assunzione  di  specifiche  responsabilita' o
          disagio;
                d) compensare la presenza qualificata;
                e) compensare  l'incentivazione  della  produttivita'
          collettiva al fine del miglioramento dei servizi.
              3. Con distinti decreti del Ministro della difesa e del
          Ministro   delle   finanze,   su  proposta  dei  rispettivi
          Comandanti     Generali,     previa    informazione    alle
          rappresentanze  militari  centrali,  ai sensi dell'art. 59,
          sono annualmente determinati i criteri per la destinazione,
          l'utilizzazione   delle   risorse   indicate  al  comma  1,
          disponibili  al  31 dicembre di ciascun anno e le modalita'
          applicative   concernenti   l'attribuzione   dei   compensi
          previsti dal presente articolo.
              4.  Le risorse di cui al comma 1 non possono comportare
          una distribuzione indistinta e generalizzata".
              - Si  trascrive  il  testo dell'art. 23 del decreto del
          Presidente della Repubblica 140 del 2001:
              "Art.  23  (Efficienza dei servizi istituzionali). - 1.
          Per  ogni  Forza  di  polizia  ad  ordinamento militare, le
          risorse  finanziarie  di  cui  all'art.  53 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  16 marzo  1999,  n. 25, sono
          cosi' incrementate:
                a) per   l'anno  2001  dall'importo  derivante  dalla
          riduzione  di  un  ulteriore 3 per cento degli stanziamenti
          dei capitoli dei compensi per lavoro straordinario;
                b) per  gli  anni  2000  e  2001  dalle  somme di cui
          all'art.  19  della  legge  23 dicembre  1999,  n.  488,  e
          all'art.  50  della  legge  23 dicembre  2000,  n.  388, di
          pertinenza di ogni singola amministrazione, come da tabella
          I  allegata  al  presente  decreto.  Tali  somme,  ove  non
          utilizzate  nell'esercizio  di competenza, sono riassegnate
          per le medesime esigenze nell'anno successivo".
              - Il  testo  dell'art. 16 della legge 28 dicembre 2001,
          n. 448, e' riportato alle note all'art. 14.
              - Si  trascrive  il  testo dell'art. 59 del decreto del
          Presidente della Repubblica 254 del 1999:
              "Art.   59  (Informazione).  -  1.  Le  Amministrazioni
          informano preventivamente i COCER in ordine:
                a) alle  emanande  disposizioni  applicative  che  si
          riferiscono  alle materie oggetto di concertazione ai sensi
          del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195;
                b) ai  criteri per la destinazione, l'utilizzazione e
          modalita'  di  attribuzione delle risorse aggiuntive di cui
          all'art. 53 da parte delle Amministrazioni;
                c) alle  modalita'  attuative  della  disciplina  del
          riposo compensativo.
              2.  I COCER formulano per iscritto pareri preliminari e
          proposte  sulle  disposizioni  applicative  riguardanti  le
          materie ed i criteri di cui al comma 1, lettere a), b) e c)
          entro   venti   giorni   dalla   data  di  ricezione  della
          comunicazione.
              3.  Al  fini  del  comma  2  i COCER possono richiedere
          riunioni   informative   preliminari,  anche  di  carattere
          tecnico,  che  hanno  inizio  entro  48  ore  dalla data di
          ricezione  della  comunicazione e si concludono nel termine
          di  venticinque  giorni, ovvero entro un termine piu' breve
          per motivi di urgenza.
              4.  Dell'esito  degli  incontri  e' redatto verbale dal
          quale   risultano   le  posizioni  comuni  o  le  eventuali
          divergenze  dell'Amministrazione e delle rappresentanze del
          personale.   Durante   il   periodo   in   cui   si  svolge
          l'informazione  preventiva  le Amministrazioni non adottano
          provvedimenti  al  riguardo. Decorsi tali termini o in caso
          di   posizioni   divergenti   o  di  motivata  urgenza,  le
          rispettive Amministrazioni assumono autonome determinazioni
          definitive.  In  caso di divergenza, i COCER possono mviare
          per  iscritto  le  loro  osservazioni  o  richieste,  entro
          5 giorni,  ai  rispettivi  Ministri, ai sensi dell'art. 19,
          quarto comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382.
              5.  Dopo  il  comma  4  dell'art.  58  del  decreto del
          Presidente  della  Repubblica  31 luglio  1995,  n. 395, e'
          inserito il seguente:
              "4-bis.  Nel  periodo  intercorrente  fra  l'avvio e la
          conclusione  dei  lavori  di  cui  all'art.  7  del decreto
          legislativo  12 maggio  1995, n. 195, le Sezioni COCER sono
          autorizzate da ciascun Comandante Generale a convocare, per
          una   o  piu'  volte,  delegazioni  dei  COIR  al  fine  di
          aggiornarle sull'andamento dei lavori stessi".