Art. 55.
                          Licenza ordinaria
  1.  Qualora  indifferibili  esigenze  di  servizio non abbiano reso
possibile  la  completa  fruizione  della licenza ordinaria nel corso
dell'anno,   la   parte  residua  deve  essere  fruita  entro  l'anno
successivo.  Compatibilmente  con le esigenze di servizio, in caso di
motivate  esigenze  di carattere personale, il dipendente deve fruire
della  licenza residua entro il primo semestre dell'anno successivo a
quello di spettanza.
  2.  Al  personale  a  cui,  per indifferibili esigenze di servizio,
venga revocata la licenza ordinaria gia' concessa compete, sulla base
della  documentazione  fornita,  il  rimborso  delle  spese sostenute
successivamente  alla  concessione della licenza stessa e connesse al
mancato viaggio e soggiorno.