Art. 56.
                 Licenze straordinarie e aspettativa
  1.  Le  disposizioni  di  cui all'articolo 3, comma 39, della legge
finanziaria  1994,  concernenti la riduzione di un terzo di tutti gli
assegni  spettanti  al dipendente per il primo giorno di ogni periodo
ininterrotto  di  congedo straordinario non si applicano al personale
delle Forze di polizia ad ordinamento militare.
  2.  Le  esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare di cui
all'articolo  48,  comma  2, del primo quadriennio normativo Polizia,
sussistono anche per il personale accasermato.
  3.  Ferma  restando la vigente disciplina in materia di trattamento
economico,  il  personale  giudicato  permanentemente  non  idoneo al
servizio   in   modo   parziale  permane,  ovvero  e'  collocato,  in
aspettativa  fino  alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza
da  causa  di  servizio  della lesione o infermita' che ha causato la
predetta  non  idoneita'  anche oltre i limiti massimi previsti dalla
normativa  in  vigore.  Tale periodo di aspettativa non si cumula con
gli  altri  periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo ai fini del
raggiungimento del detto limite massimo.
 
          Nota all'art. 56:
              - L'art.  3,  comma 39 della legge 24 dicembre 1993, n.
          537, e' riportato nelle note all'art. 19.
              - Si  trascrive  il  testo dell'art. 48 del decreto del
          Presidente della Repubblica 395 del 1995:
              "Art. 48 (Licenze straordinarie). - 1. Per il personale
          di  cui  all'art.  34, comma 1, la licenza straordinaria e'
          disciplinata  dalla  normativa  prevista  dall'art. 3 della
          legge   24 dicembre   1993,   n.  537,  come  interpretato,
          modificato  ed integrato dall'art. 22, commi 22 e 23, della
          legge 23 dicembre 1994, n. 724.
              2.  In occasione di trasferimento del personale, per le
          esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare presso
          la  nuova  sede  di servizio, l'Amministrazione concede una
          licenza  straordinaria  speciale  nelle  durate  di seguito
          specificate:
                a) trasferimento in territorio nazionale: giomi venti
          per  il  personale ammogliato o con famiglia a carico o con
          almeno   dieci  anni  di  servizio;  giorni  dieci  per  il
          personale senza famiglia a carico con meno di dieci anni di
          servizio;
                b) trasferimento   per   il   personale  destinato  a
          prestare  o  che  rientri  dal  servizio  all'estero: giomi
          trenta  al  personale  ammogliato o con famiglia a carico o
          con   almeno  dieci  anni  di  servizio;  giorni  venti  al
          personale senza famiglia a carico con meno di dieci anni di
          servizio.
              3.  Per  il  personale  di cui all'art. 34, comma 1, la
          licenza breve e' soppressa.
              4.  Le  disposizioni di cui all'art. 3, comma 39, della
          legge  24 dicembre  1993,  n.  537, non si applicano quando
          l'assenza  dal  servizio sia dovuta ad infermita' o lesioni
          dipendenti  da  causa  di servizio o comunque riportate per
          fatti di servizio.
              5.  Le norme di cui al presente art. si applicano dal 1
          gennaio   1996.   Per  la  connessa  disciplina  di  ordine
          procedurale   continuano   ad  applicarsi  le  disposizioni
          previste  dalle  norme  vigenti in materia per il personale
          militare, e successive modificazioni ed integrazioni".