Art. 57.
                      Congedo per la formazione
  1.  Il  personale  con almeno cinque anni di anzianita' di servizio
maturati  presso la stessa amministrazione puo' usufruire del congedo
per  la formazione di cui all'articolo 5 della legge 8 marzo 2000, n.
53,  per  un  periodo  non  superiore  a  undici mesi, continuativo o
frazionato,  nell'arco  dell'intera  vita lavorativa. Tale congedo e'
autorizzato con provvedimento del Comandante di Corpo.
  2.  Il  congedo  per  la formazione e' finalizzato al completamento
della  scuola  dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di
secondo   grado,   del   diploma  universitario  o  di  laurea,  alla
partecipazione  ad  attivita'  formative  diverse  da quelle poste in
essere o finanziate dall'amministrazione.
  3.  Il  personale  che  fruisce del congedo per la formazione viene
collocato  in  aspettativa,  oltre  i limiti vigenti, senza assegni e
tale  periodo  non  e' computato nell'anzianita' di servizio e non e'
utile ai fini del congedo ordinario e del trattamento di quiescenza e
previdenza.
  4.  Il  personale  che  puo'  avvalersi  di tale beneficio non puo'
superare il 3% della forza effettiva complessiva.
  5. Il personale che intende avvalersi del congedo per la formazione
deve  presentare istanza almeno trenta giorni prima dell'inizio della
fruizione del congedo.
  6.   Il  congedo  per  la  formazione  puo'  essere  differito  con
provvedimento  motivato  per  improrogabili esigenze di servizio, per
una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni.
 
          Nota all'art. 57:
              - L'art.   5  della  legge  8 marzo  2000,  n.  53,  e'
          riportato nelle note all'art. 20.