Art. 57. Congedo per la formazione 1. Il personale con almeno cinque anni di anzianita' di servizio maturati presso la stessa amministrazione puo' usufruire del congedo per la formazione di cui all'articolo 5 della legge 8 marzo 2000, n. 53, per un periodo non superiore a undici mesi, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa. Tale congedo e' autorizzato con provvedimento del Comandante di Corpo. 2. Il congedo per la formazione e' finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attivita' formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dall'amministrazione. 3. Il personale che fruisce del congedo per la formazione viene collocato in aspettativa, oltre i limiti vigenti, senza assegni e tale periodo non e' computato nell'anzianita' di servizio e non e' utile ai fini del congedo ordinario e del trattamento di quiescenza e previdenza. 4. Il personale che puo' avvalersi di tale beneficio non puo' superare il 3% della forza effettiva complessiva. 5. Il personale che intende avvalersi del congedo per la formazione deve presentare istanza almeno trenta giorni prima dell'inizio della fruizione del congedo. 6. Il congedo per la formazione puo' essere differito con provvedimento motivato per improrogabili esigenze di servizio, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni.
Nota all'art. 57: - L'art. 5 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e' riportato nelle note all'art. 20.