Art. 58.
             Licenza straordinaria per congedo parentale
  1.  In  deroga a quanto previsto dall'articolo 34 del testo unico a
tutela  della  maternita',  al personale con figli minori di tre anni
che intende avvalersi del congedo parentale previsto dall'articolo 32
del medesimo testo unico, e' concessa la licenza straordinaria di cui
all'articolo  48  del  primo quadriennio normativo Polizia, sino alla
misura   complessiva  di  quarantacinque  giorni,  anche  frazionati,
nell'arco  dell  triennio  e comunque entro il limite massimo annuale
previsto per il medesimo istituto. Le disposizioni del presente comma
si  applicano  anche  ai  fini  della definizione dei procedimenti in
corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  2.  Ai  fini  dell'esercizio  del  diritto  di  cui  al comma 1, il
personale  e'  tenuto,  salvo  casi  di  oggettiva  impossibilita', a
preavvisare  l'ufficio  di  appartenenza almeno quindici giorni prima
della data di inizio della licenza.
  3.  In caso di malattia del figlio di eta' non superiore a tre anni
i  periodi di congedo di cui all'articolo 47 del testo unico a tutela
della  maternita' non comportano riduzione del trattamento economico,
fino  ad  un massimo di cinque giorni lavorativi nell'arco di ciascun
anno, oltre il limite dei quarantacinque giorni di cui al comma 1.
  4.  In caso di malattia del figlio di eta' compresa tra i tre e gli
otto  anni  ciascun genitore ha diritto ad astenersi alternativamente
dal  lavoro  nel limite di cinque giorni lavorativi annui per i quali
non viene corrisposta alcuna retribuzione.
  5.  In  caso  di  parto prematuro alle lavoratrici madri spettano i
periodi di congedo di maternita' non goduti prima della data presunta
del  parto  che  vengono  aggiunti  al  periodo di astensione dopo il
parto.  Qualora  il  figlio  nato  prematuro  abbia  necessita' di un
periodo  di degenza presso strutture ospedaliere pubbliche o private,
la  madre  ha  facolta' di riprendere effettivo servizio richiedendo,
previa  presentazione  di  un  certificato  medico  attestante la sua
idoneita'  al  servizio, la fruizione del restante periodo di congedo
obbligatorio  post-partum  e  del  periodo  ante-partum,  qualora non
fruito,  a  decorrere  dalla  data  di  effettivo  rientro a casa del
bambino.
  6.  Nei  casi di adozione o di affidamento preadottivo nazionale ed
internazionale  di cui agli articoli 36 e 37 del testo unico a tutela
della  maternita',  e'  concesso un corrispondente periodo di licenza
straordinaria   senza   assegni   non   computabile  nel  limite  dei
quarantacinque  giorni  annui.  Tale periodo di licenza non riduce le
ferie  e la tredicesima mensilita' ed e' computato nell'anzianita' di
servizio.
  7.  Al  personale  femminile  dell'Arma dei carabinieri e del Corpo
della  guardia  di  finanza  collocato  in  congedo  di maternita' e'
attribuito il trattamento economico ordinario nella misura intera.
  8.  I  riposi  giornalieri  di  cui agli articoli 39 e seguenti del
testo  unico  a  tutela  della maternita' non incidono sul periodo di
licenza ordinaria e sulla tredicesima mensilita'.
 
          Nota all'art. 58:
              - Il   testo   dell'art.  34  del  decreto  legislativo
          26 marzo 2001, n. 151, e' riportato nelle note all'art. 21.
              - Il   testo   dell'art.  32  del  decreto  legislativo
          26 marzo 2001, n. 151, e' riportato nelle note all'art. 21.
              - Si  trascrive  il  testo dell'art. 48 del decreto del
          Presidente della Repubblica 395 del 1995:
              "Art. 48 (Licenze straordinarie). - 1. Per il personale
          di  cui  all'art.  34, comma 1, la licenza straordinaria e'
          disciplinata  dalla  normativa  prevista  dall'art. 3 della
          legge   24 dicembre   1993,   n.  537,  come  interpretato,
          modificato  ed integrato dall'art. 22, commi 22 e 23, della
          legge 23 dicembre 1994, n. 724.
              2.  In occasione di trasferimento del personale, per le
          esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare presso
          la  nuova  sede  di servizio, l'Amministrazione concede una
          licenza  straordinaria  speciale  nelle  durate  di seguito
          specificate:
                a) trasferimento   in  territorio  nazionale:  giorni
          venti per il personale ammogliato o con famiglia a carico o
          con  almeno  dieci  anni  di  servizio; giorni dieci per il
          personale senza famiglia a carico con meno di dieci anni di
          servizio;
                b) trasferimento   per   il   personale  destinato  a
          prestare  o  che  rientri  dal  servizio all'estero: giorni
          trenta  al  personale  ammogliato o con famiglia a carico o
          con   almeno  dieci  anni  di  servizio;  giorni  venti  al
          personale senza famiglia a carico con meno di dieci anni di
          servizio.
              3.  Per  il  personale  di cui all'art. 34, comma 1, la
          licenza breve e' soppressa.
              4.  Le  disposizioni di cui all'art. 3, comma 39, della
          legge  24 dicembre  1993,  n.  537, non si applicano quando
          l'assenza  dal  servizio sia dovuta ad infermita' o lesioni
          dipendenti  da  causa  di servizio o comunque riportate per
          fatti di servizio.
              5.  Le norme di cui al presente art. si applicano dal 1
          gennaio   1996.   Per  la  connessa  disciplina  di  ordine
          procedurale   continuano   ad  applicarsi  le  disposizioni
          previste  dalle  norme  vigenti in materia per il personale
          militare, e successive modificazioni ed integrazioni".
              - Il   testo   dell'art.  47  del  decreto  legislativo
          26 marzo 2001, n. 151, e' riportato nelle note all'art. 21.
              - Il   testo   degli  articoli  36  e  37  del  decreto
          legislativo  26 marzo 2001, n. 151, e' riportato nelle note
          all'art. 21.
              - Il  testo  degli articoli 39, 40, 41 e 42 del decreto
          legislativo  26 marzo 2001, n. 151, e' riportato nelle note
          all'art. 21.