Art. 59.
                         Diritto allo studio
  1.  Per  la preparazione ad esami universitari o post-universitari,
nell'ambito  delle  150  ore  per  il  diritto  allo  studio  di  cui
all'articolo  57  del  secondo quadriennio normativo Polizia, possono
essere  attribuite  e  conteggiate le quattro giornate immediatamente
precedenti  agli  esami  sostenuti  in  ragione  di  sei ore per ogni
giorno.  Il  personale,  in  tali  giornate, non puo' comunque essere
impiegato in servizio.
  2.  Le  disposizioni  di  cui all'articolo 57, comma 1, del secondo
quadriennio  normativo  Polizia  si  applicano anche in caso di corsi
organizzati presso le Aziende sanitarie locali.
 
          Nota all'art. 59:
              - Si  trascrive  il  testo dell'art. 57 del decreto del
          Presidente della Repubblica 254 del 1999:
              "Art.  57 (Diritto allo studio). - 1. Ferme restando le
          disposizioni  di cui all'art. 54 del decreto del Presidente
          della  Repubblica  31 luglio  1995,  n.  395,  ove  i corsi
          richiamati  nel  predetto articolo non siano attivati nella
          sede  di  servizio il diritto alle 150 ore da dedicare alla
          frequenza  compete  anche  per  i  medesimi corsi svolti in
          altra  localita'  ed  in  tal  caso  i giorni eventualmente
          necessari  per  il  raggiungimento  di tale localita' ed il
          rientro  in  sede sono conteggiati, in ragione di 6 ore per
          ogni giorno impiegato, nelle 150 ore medesime.
              2.  Le  disposizioni  del comma 1 si applicano anche al
          personale  trasferito  ad  altra sede di servizio che abbia
          gia'  iniziato la frequenza dei corsi nella precedente sede
          di servizio.
              3.  Non  si  applicano  i  commi  1  e  2  nel  caso di
          iscrizione  a  corsi universitari o post-universitari fuori
          dalla sede di servizio e laddove nella sede di appartenenza
          siano   attivati   analoghi  corsi,  e  pertanto  il  tempo
          necessario  al  raggiungimento  di  tali  localita'  ed  il
          rientro in sede non puo' essere computato nelle 150 ore.
              4.  Le  disposizioni  del comma 1 si applicano anche in
          caso di corsi organizzati dagli Enti pubblici territoriali.
              5.   Per   la  preparazione  ad  esami  universitari  o
          post-universitari, nell'ambito delle 150 ore per il diritto
          allo studio, possono essere attribuite e conteggiate le tre
          giornate  immediatamente precedenti agli esami sostenuti in
          ragione di 6 ore per ogni giorno".