Art. 60.
                             Buono-pasto
  1.  Il  buono  pasto  giornaliero  di cui l'articolo 61 del secondo
quadriennio normativo Polizia e' fissato nell'importo di euro 4,65.
 
          Nota all'art. 60:
              - Si  trascrive  il  testo dell'art. 61 del decreto del
          Presidente della Repubblica 254 del 1999:
              "Art.  61  (Buono-pasto).  -  1.  Qualora  ricorrano le
          condizioni  previste  dall'art.  2,  comma  1,  della legge
          18 maggio  1989,  n.  203,  nelle  fattispecie  discipinate
          dall'art.  1,  comma  1,  lettera  b),  della stessa legge,
          allorche'  si  provvede  ricorrendo  ad  esercizi  privati,
          l'onere   a  carico  dell'Amministrazione  e'  elevato  ove
          inferiore  a  L. 9.000 a decorrere dalla data di entrata in
          vigore del presente decreto.
              2.  Le  Amministrazioni,  nelle condizioni previste dal
          comma 1, possono anche provvedere tramite la concessione di
          un buono-pasto giornaliero dell'importo di L. 9.000.
              3.  L'onere  derivante dai commi 1 e 2 va contenuto nei
          limiti  degli stanziamenti iscritti nei competenti capitoli
          di bilancio".