Art. 60. Buono-pasto 1. Il buono pasto giornaliero di cui l'articolo 61 del secondo quadriennio normativo Polizia e' fissato nell'importo di euro 4,65.
Nota all'art. 60: - Si trascrive il testo dell'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 254 del 1999: "Art. 61 (Buono-pasto). - 1. Qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 2, comma 1, della legge 18 maggio 1989, n. 203, nelle fattispecie discipinate dall'art. 1, comma 1, lettera b), della stessa legge, allorche' si provvede ricorrendo ad esercizi privati, l'onere a carico dell'Amministrazione e' elevato ove inferiore a L. 9.000 a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Le Amministrazioni, nelle condizioni previste dal comma 1, possono anche provvedere tramite la concessione di un buono-pasto giornaliero dell'importo di L. 9.000. 3. L'onere derivante dai commi 1 e 2 va contenuto nei limiti degli stanziamenti iscritti nei competenti capitoli di bilancio".