Art. 62.
                         Tutela assicurativa
  1.  A  decorrere  dal  1  gennaio  2002,  ai  fini della stipula di
convenzioni  da destinare alla copertura della responsabilita' civile
ed  amministrativa  per gli eventi dannosi non dolosi causati a terzi
dal  personale delle forze di polizia nello svolgimento della propria
attivita'  istituzionale,  la  somma di cui all'articolo 16, comma 4,
della  legge  finanziaria 2002, e' ripartita, per le Forze di polizia
ad ordinamento militare, come segue:
    a) Arma dei carabinieri, euro 320.000,00;
    b) Guardia di finanza, euro 200.000,00.
 
          Nota all'art. 62:
              - Il  testo  dell'art. 16 della legge 28 dicembre 2001,
          n. 448, e' riportato nelle note all'art. 14.