Art. 63.
                            Tutela legale
  1.  Fermo  restando  il  disposto  dell'articolo  32 della legge 22
maggio  1975, n. 152, agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o
di  polizia  giudiziaria  indagati per fatti inerenti al servizio che
intendono  avvalersi  di  un  libero  professionista di fiducia, puo'
essere  anticipata,  a  richiesta  dell'interessato, la somma di euro
2500,00  per  le  spese  legali  salvo  rivalsa  se  al  termine  del
procedimento  viene  accertata  la  responsabilita'  del dipendente a
titolo di dolo.
 
          Nota all'art. 63:
              - Il  testo dell'art. 32 della legge 22 maggio 1975, n.
          152, e' riportato nella nota all'art. 40.