Art. 63. Tutela legale 1. Fermo restando il disposto dell'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152, agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria indagati per fatti inerenti al servizio che intendono avvalersi di un libero professionista di fiducia, puo' essere anticipata, a richiesta dell'interessato, la somma di euro 2500,00 per le spese legali salvo rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilita' del dipendente a titolo di dolo.
Nota all'art. 63: - Il testo dell'art. 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e' riportato nella nota all'art. 40.