Art. 37.
(Disposizioni relative al Comitato parlamentare di controllo
sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attivita'
  di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione)

   1. Al Comitato parlamentare istituito dall'articolo 18 della legge
30  settembre  1993, n. 388, che assume la denominazione di "Comitato
parlamentare  di  controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,
di  vigilanza  sull'attivita' di Europol, di controllo e vigilanza in
materia   di   immigrazione"  sono  altresi'  attribuiti  compiti  di
indirizzo  e  vigilanza  circa  la concreta attuazione della presente
legge,   nonche'   degli  accordi  internazionali  e  della  restante
legislazione  in materia di immigrazione ed asilo. Su tali materie il
Governo  presenta  annualmente al Comitato una relazione. Il Comitato
riferisce annualmente alle Camere sulla propria attivita'.
 
             Note all'art. 37:
                 -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  18 della legge
          30 settembre 1993, n. 388:
                 "Art.  18 - 1. E' istituito un comitato parlamentare
          di  controllo  incaricato  di  esaminare l'attuazione ed il
          funzionamento    della    Convenzione    di    applicazione
          dell'Accordo di Schengen.
                 2.  Il  comitato parlamentare, di cui al comma 1, e'
          composto  da  dieci  senatori e da dieci deputati nominati,
          rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica
          e  dal  Presidente  della  Camera  dei  deputati in modo da
          rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari.
                 3. Il comitato parlamentare elegge al suo interno il
          presidente ed un vicepresidente.
                 4.  Il  comitato  parlamentare esamina i progetti di
          decisione,  vincolanti  per  l'Italia,  pendenti innanzi al
          comitato  esecutivo contemplato dal titolo VII della citata
          convenzione.  A  tal  fine,  il  rappresentante del Governo
          italiano,  chiesto  eventualmente  al comitato esecutivo il
          rinvio  della decisione a norma dell'art. 132, paragrafo 3,
          della  convenzione, trasmette immediatamente il progetto di
          decisione  al  comitato  parlamentare.  Questo  esprime  il
          proprio  parere vincolante entro quindici giorni dalla data
          di  ricezione  del  progetto;  qualora  il parere non venga
          espresso entro tale termine, esso s'intende favorevole alla
          decisione.
                 5.  Le  decisioni  del Comitato esecutivo, approvate
          dal  rappresentante  del Governo italiano, sono pubblicate,
          salvo  deroghe  disposte  dal  Comitato parlamentare, sulla
          Gazzetta   Ufficiale   entro  quindici  giorni  dalla  loro
          adozione definitiva unitamente agli eventuali provvedimenti
          interni di attuazione.
                 6.  Il  Governo  riferisce  annualmente  al comitato
          parlamentare sull'applicazione della Convenzione.
                 7.  Le  spese  per  il  funzionamento  del  comitato
          parlamentare  sono  poste  per  meta' a carico del bilancio
          interno  del  Senato  della Repubblica e per meta' a carico
          del bilancio interno della Camera dei deputati".