Art. 10. L'ispettore di cooperative 1. Agli ispettori di cooperative sono attribuiti, oltre alla facolta' di diffida di cui all'articolo 5: a) il potere di accesso presso la sede dell'ente cooperativo ed in tutti gli altri luoghi di esercizio dell'attivita', anche presso terzi; b) il potere di convocare ed interrogare tutti i soggetti coinvolti nell'attivita' dell'ente cooperativo, compresi i terzi; c) il potere di acquisire e trattenere temporaneamente la documentazione sociale per il periodo ritenuto congruo per l'esecuzione dell'ispezione e comunque per un massimo di trenta giorni; d) il potere di estrarre copia e riprodurre atti; e) il potere di siglare i libri sociali e gli altri documenti al fine di impedire alterazioni o manomissioni degli stessi.