Art. 10.
                     L'ispettore di cooperative
  1.  Agli  ispettori  di  cooperative  sono  attribuiti,  oltre alla
facolta' di diffida di cui all'articolo 5:
    a) il  potere  di accesso presso la sede dell'ente cooperativo ed
in  tutti  gli altri luoghi di esercizio dell'attivita', anche presso
terzi;
    b) il  potere  di  convocare  ed  interrogare  tutti  i  soggetti
coinvolti nell'attivita' dell'ente cooperativo, compresi i terzi;
    c) il   potere  di  acquisire  e  trattenere  temporaneamente  la
documentazione   sociale   per   il   periodo  ritenuto  congruo  per
l'esecuzione  dell'ispezione  e  comunque  per  un  massimo di trenta
giorni;
    d) il potere di estrarre copia e riprodurre atti;
    e) il  potere di siglare i libri sociali e gli altri documenti al
fine di impedire alterazioni o manomissioni degli stessi.