Art. 8. Modalita' e soggetti incaricati 1. Le ispezioni straordinarie sono disposte dal Ministero sulla base di programmati accertamenti a campione, di esigenze di approfondimento derivanti dalle revisioni cooperative ed ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunita', con l'osservanza delle disposizioni stabilite nel presente titolo. 2. Le ispezioni di cui al comma 1 sono eseguite dai funzionari che transitano nei ruoli del Ministero appartenenti all'apposito profilo professionale previsto dall'articolo 15, comma 6, della legge 31 gennaio 1992, n. 59. 3. In caso di particolari esigenze le ispezioni possono essere effettuate anche da altri funzionari del Ministero, e, sulla base di apposita convenzione, da funzionari di altre amministrazioni che abbiano frequentato i corsi di cui all'articolo 7, comma 3.
Nota all'art. 8: - Per il testo dell'art. 15, comma 6, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, si rinvia alle note all'art. 17.