Art. 8.
                   Modalita' e soggetti incaricati
  1.  Le  ispezioni  straordinarie  sono disposte dal Ministero sulla
base   di   programmati  accertamenti  a  campione,  di  esigenze  di
approfondimento   derivanti   dalle  revisioni  cooperative  ed  ogni
qualvolta  se  ne  ravvisi  l'opportunita',  con  l'osservanza  delle
disposizioni stabilite nel presente titolo.
  2.  Le ispezioni di cui al comma 1 sono eseguite dai funzionari che
transitano  nei ruoli del Ministero appartenenti all'apposito profilo
professionale  previsto  dall'articolo  15,  comma  6, della legge 31
gennaio 1992, n. 59.
  3.  In  caso  di  particolari  esigenze le ispezioni possono essere
effettuate  anche da altri funzionari del Ministero, e, sulla base di
apposita  convenzione,  da  funzionari  di  altre amministrazioni che
abbiano frequentato i corsi di cui all'articolo 7, comma 3.
 
          Nota all'art. 8:
              - Per  il  testo  dell'art.  15,  comma  6, della legge
          31 gennaio 1992, n. 59, si rinvia alle note all'art. 17.