Art. 16.
                              Scritture
  1.  I  consegnatari dei beni mobili sono obbligati a tenere, fino a
quando   non   diversamente   disposto   con   decreto  del  Ministro
dell'economia  e  delle finanze, i registri, i modelli e le scritture
contabili di cui al presente capo.
  2.  I  modelli,  tenuti  in  conformita'  del programma applicativo
autorizzato dalla Ragioneria generale dello Stato, riguardano:
    mod. 94 C. G. - Inventario;
    mod. 96 C. G. - Giornale di entrata e di uscita;
    mod. 98 C. G. - Prospetto delle variazioni;
    mod. 130 P.G.S. - Buoni di carico e scarico;
    mod. 227 P.G.S. - Scheda dei beni mobili;
    mod. 99 C. G. - Processo verbale per cambio del consegnatario.