Art. 16. Scritture 1. I consegnatari dei beni mobili sono obbligati a tenere, fino a quando non diversamente disposto con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i registri, i modelli e le scritture contabili di cui al presente capo. 2. I modelli, tenuti in conformita' del programma applicativo autorizzato dalla Ragioneria generale dello Stato, riguardano: mod. 94 C. G. - Inventario; mod. 96 C. G. - Giornale di entrata e di uscita; mod. 98 C. G. - Prospetto delle variazioni; mod. 130 P.G.S. - Buoni di carico e scarico; mod. 227 P.G.S. - Scheda dei beni mobili; mod. 99 C. G. - Processo verbale per cambio del consegnatario.