Art. 17
                             Inventario

  1.  Sono  iscritti nell' inventario a cura del consegnatario, entro
il termine di cui all'articolo 20, comma 1, tutti i beni mobili:
   che non hanno carattere di beni di consumo;
  aventi un valore non superiore a cinquecento euro, IVA compresa.
  2.  L'inventario  rileva la consistenza dei beni ad una determinata
data.   Tutte  le  acquisizioni  e  le  dismissioni  successive  sono
registrate sul giornale di cui all'articolo 18.
  3. L'inventario e' redatto in tre esemplari, di cui uno rimane agli
atti dell'ufficio del consegnatario. Gli altri esemplari sono inviati
al  competente  ufficio  riscontrante  che,  dopo  aver effettuato il
riscontro  di  competenza,  ne  restituisce  uno  all'ufficio  da cui
dipende il consegnatario, trattenendo il restante esemplare.
  4. Ciascun inventario contiene i seguenti elementi:
a) l'indicazione   degli  stabilimenti  e  dei  locali  in  cui  sono
   custoditi i beni mobili;
b) la  denominazione  e  descrizione  degli stessi secondo la diversa
   loro natura e specie;
c) la destinazione d'uso;
d) la qualita' o numero degli oggetti secondo le varie specie;
e) la  classificazione,  ove  sia  possibile, in nuovi, usati e fuori
   d'uso;
f) il valore.
  5.   I   consegnatari  provvedono  almeno  ogni  cinque  anni  alla
rinnovazione degli inventari, previa effettiva ricognizione dei beni,
secondo  le  istruzioni  emanate  dal Ministero dell'economia e delle
finanze - Ragioneria generale dello Stato.
  6.  Per  i  beni avuti in dotazione e provenienti da altri uffici i
valori  da  indicare nell'inventario sono, rispettivamente, quelli di
stima e quelli indicati nell'inventario dell'ufficio cedente.