Art. 19. Prospetto delle variazioni nella consistenza dei beni mobili 1. Il consegnatario tiene il prospetto delle variazioni della consistenza dei beni mobili. 2. Entro il 15 febbraio di ogni anno il consegnatario e' tenuto a trasmettere al competente ufficio riscontrante il prospetto per categorie delle variazioni nella consistenza dei beni mobili avvenute nel corso dell'esercizio scaduto, corredato dei buoni di carico e scarico e della relativa documentazione e validato dal dirigente responsabile degli acquisti o dal titolare dell'ufficio periferico. Il prospetto, vistato dal competente ufficio riscontrante, e' restituito al consegnatario unitamente agli allegati. 3. Il prospetto di cui al comma 2 e' inviato, a cura del consegnatario, al responsabile della compilazione e revisione del budget nonche' della rilevazione semestrale dei costi, previste dal sistema di contabilita' economica di cui alla legge 3 aprile 1997, n. 94, e al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni. 4. Nel prospetto il consegnatario pone in evidenza le quantita' ed il valore dei beni mobili all'inizio dell'esercizio scaduto, le variazioni in aumento e quelle in diminuzione, nonche' la quantita' ed il valore finale. Nello stesso prospetto, inoltre, sono analiticamente evidenziati gli acquisti e le vendite raggruppati per capitoli di spesa e di entrata, nonche' i passaggi dei beni da o ad uffici, raggruppati per singolo consegnatario. 5. Ai fini della formazione del conto generale del patrimonio di cui all'articolo 22 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, i beni da includere nelle singole categorie e le modalita' per la compilazione del prospetto riassuntivo sono indicati in apposite istruzioni del Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato. 6. Il prospetto di cui al presente articolo e' trasmesso al competente ufficio riscontrante anche da parte di coloro che sono obbligati alla resa del conto giudiziale dei beni loro affidati, nonche' da parte del consegnatario delle amministrazioni dello Stato non ricadenti nell'ambito di applicazione del presente regolamento.
Note all'art. 19: - Per i riferimenti alla legge 3 aprile 1997, n. 94, si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, si veda nelle note alle premesse. - Si trascrive il testo dell'art. 22 della legge 5 agosto 1978, n. 468: "Art. 22 (Elementi del conto del bilancio e del conto del patrimonio). - I risultati della gestione dell'anno finanziario sono riassunti e dimostrati nel rendiconto generale dello Stato costituito da due distinte parti: a) conto del bilancio; b) conto generale del patrimonio a valore. Il conto del bilancio, in relazione alla classificazione del bilancio preventivo, comprende: a) le entrate di competenza dell'anno, accertate, riscosse o rimaste da riscuotere; b) le spese di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare; c) la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi anteriori; d) le somme versate in tesoreria e quelle pagate per ciascun capitolo del bilancio distintamente in conto competenza e in conto residui; e) il conto totale dei residui attivi e passivi che si tramandano all'esercizio successivo. Il conto generale del patrimonio comprende: a) le attivita' e le passivita' finanziarie e patrimoniali con le variazioni derivanti dalla gestione del bilancio e quelle verificatesi per qualsiasi altra causa; b) la dimostrazione dei vari punti di concordanza tra la contabilita' del bilancio e quella patrimoniale. Il conto generale del patrimonio deve essere corredato del conto del dare ed avere del tesoriere centrale e dell'istituto bancario che svolge il servizio di tesoreria provinciale, del contabile del portafoglio e del cassiere speciale per i biglietti e le monete a debito dello Stato, con allegati il movimento generale di cassa e la situazione del Tesoro, nonche' la situazione dei debiti e crediti di tesoreria. Al rendiconto e' allegata una illustrazione dei dati consuntivi dalla quale risulti il significato amministrativo ed economico delle risultanze contabilizzate di cui vengono posti in particolare evidenza i costi sostenuti e i risultati conseguiti per ciascun servizio, programma e progetto in relazione agli obiettivi e agli indirizzi del programma di Governo. Il Ministro del tesoro, nella gestione delle spese, provvede ad assicurare adeguati controlli anche a carattere economicofinanziario.". - Si trascrive il testo dell'art. 14 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279: "Art. 14 (Conto generale del patrimonio). - 1. Ferma restando l'attuale distinzione in categorie dei beni dello Stato, al fine di consentire l'individuazione di quelli suscettibili di utilizzazione economica e' introdotta nel conto generale del patrimonio un'ulteriore classificazione secondo la tipologia esposta nella tabella C allegata al presente decreto legislativo. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con i Ministri interessati possono essere apportate modifiche e integrazioni alla predetta tabella. 2. Ai fini della loro gestione economica i beni di cui all'art. 822 del codice civile, fermi restando la natura giuridica e i vincoli cui sono sottoposti dalle vigenti leggi, sono valutati in base a criteri economici ed inseriti nel Conto generale del patrimonio dello Stato. 3. Per l'analisi economica della gestione dei beni dello Stato, al conto generale del patrimonio e' allegato un documento contabile in cui sono rappresentati i componenti positivi e negativi, nonche' gli indici di redditivita' della gestione stessa. 4. Le competenti ragionerie vigilano affinche' siano osservate le leggi e le disposizioni in materia di conservazione ed utilizzazione economica dei beni dello Stato, avvalendosi a tal fine anche dei dati che le amministrazioni interessate sono tenute a trasmettere. 5. Con successivi decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri interessati, si provvede a dettare norme applicative per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4.".