Art. 19.
    Prospetto delle variazioni nella consistenza dei beni mobili
  1.  Il  consegnatario  tiene  il  prospetto  delle variazioni della
consistenza dei beni mobili.
  2.  Entro  il 15 febbraio di ogni anno il consegnatario e' tenuto a
trasmettere  al  competente  ufficio  riscontrante  il  prospetto per
categorie delle variazioni nella consistenza dei beni mobili avvenute
nel  corso  dell'esercizio  scaduto,  corredato dei buoni di carico e
scarico  e  della  relativa  documentazione  e validato dal dirigente
responsabile  degli  acquisti o dal titolare dell'ufficio periferico.
Il   prospetto,  vistato  dal  competente  ufficio  riscontrante,  e'
restituito al consegnatario unitamente agli allegati.
  3.  Il  prospetto  di  cui  al  comma  2  e'  inviato,  a  cura del
consegnatario,  al  responsabile  della  compilazione e revisione del
budget  nonche'  della rilevazione semestrale dei costi, previste dal
sistema di contabilita' economica di cui alla legge 3 aprile 1997, n.
94,  e  al  decreto  legislativo  7 agosto 1997, n. 279, e successive
modificazioni.
  4.  Nel prospetto il consegnatario pone in evidenza le quantita' ed
il  valore  dei  beni  mobili  all'inizio  dell'esercizio scaduto, le
variazioni  in  aumento e quelle in diminuzione, nonche' la quantita'
ed   il   valore   finale.  Nello  stesso  prospetto,  inoltre,  sono
analiticamente  evidenziati gli acquisti e le vendite raggruppati per
capitoli  di  spesa e di entrata, nonche' i passaggi dei beni da o ad
uffici, raggruppati per singolo consegnatario.
  5.  Ai  fini  della formazione del conto generale del patrimonio di
cui  all'articolo 22  della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni,  tenuto  conto di quanto previsto dall'articolo 14 del
decreto  legislativo 7 agosto 1997, n. 279, i beni da includere nelle
singole  categorie  e  le modalita' per la compilazione del prospetto
riassuntivo  sono  indicati  in  apposite  istruzioni  del  Ministero
dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato.
  6.  Il  prospetto  di  cui  al  presente  articolo  e' trasmesso al
competente  ufficio  riscontrante  anche  da parte di coloro che sono
obbligati  alla  resa  del  conto  giudiziale dei beni loro affidati,
nonche'  da parte del consegnatario delle amministrazioni dello Stato
non ricadenti nell'ambito di applicazione del presente regolamento.
 
          Note all'art. 19:
              - Per i riferimenti alla legge 3 aprile 1997, n. 94, si
          veda nelle note alle premesse.
              - Per  i  riferimenti  al  decreto legislativo 7 agosto
          1997, n. 279, si veda nelle note alle premesse.
              - Si  trascrive  il  testo  dell'art.  22  della  legge
          5 agosto 1978, n. 468:
              "Art.  22  (Elementi del conto del bilancio e del conto
          del  patrimonio).  -  I  risultati della gestione dell'anno
          finanziario  sono  riassunti  e  dimostrati  nel rendiconto
          generale dello Stato costituito da due distinte parti:
                a) conto del bilancio;
                b) conto generale del patrimonio a valore.
              Il    conto    del    bilancio,   in   relazione   alla
          classificazione del bilancio preventivo, comprende:
                a) le  entrate  di  competenza  dell'anno, accertate,
          riscosse o rimaste da riscuotere;
                b) le   spese  di  competenza  dell'anno,  impegnate,
          pagate o rimaste da pagare;
                c) la  gestione  dei  residui  attivi e passivi degli
          esercizi anteriori;
                d) le  somme versate in tesoreria e quelle pagate per
          ciascun   capitolo  del  bilancio  distintamente  in  conto
          competenza e in conto residui;
                e) il  conto  totale dei residui attivi e passivi che
          si tramandano all'esercizio successivo.
              Il conto generale del patrimonio comprende:
                a) le   attivita'   e  le  passivita'  finanziarie  e
          patrimoniali con le variazioni derivanti dalla gestione del
          bilancio e quelle verificatesi per qualsiasi altra causa;
                b) la dimostrazione dei vari punti di concordanza tra
          la contabilita' del bilancio e quella patrimoniale.
              Il  conto generale del patrimonio deve essere corredato
          del  conto  del  dare  ed  avere  del  tesoriere centrale e
          dell'istituto  bancario che svolge il servizio di tesoreria
          provinciale,  del  contabile del portafoglio e del cassiere
          speciale  per i biglietti e le monete a debito dello Stato,
          con allegati il movimento generale di cassa e la situazione
          del  Tesoro,  nonche' la situazione dei debiti e crediti di
          tesoreria.
              Al  rendiconto  e'  allegata una illustrazione dei dati
          consuntivi    dalla    quale    risulti    il   significato
          amministrativo ed economico delle risultanze contabilizzate
          di  cui  vengono  posti  in  particolare  evidenza  i costi
          sostenuti  e  i  risultati conseguiti per ciascun servizio,
          programma  e  progetto  in  relazione agli obiettivi e agli
          indirizzi del programma di Governo.
              Il  Ministro  del  tesoro,  nella gestione delle spese,
          provvede ad assicurare adeguati controlli anche a carattere
          economicofinanziario.".
              - Si  trascrive  il  testo  dell'art.  14  del  decreto
          legislativo 7 agosto 1997, n. 279:
              "Art.  14  (Conto  generale del patrimonio). - 1. Ferma
          restando  l'attuale distinzione in categorie dei beni dello
          Stato,  al  fine  di  consentire l'individuazione di quelli
          suscettibili  di  utilizzazione economica e' introdotta nel
          conto  generale del patrimonio un'ulteriore classificazione
          secondo  la  tipologia  esposta nella tabella C allegata al
          presente  decreto legislativo. Con decreto del Ministro del
          tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica di
          concerto   con   i   Ministri  interessati  possono  essere
          apportate modifiche e integrazioni alla predetta tabella.
              2.  Ai fini della loro gestione economica i beni di cui
          all'art.  822  del  codice civile, fermi restando la natura
          giuridica  e  i  vincoli  cui sono sottoposti dalle vigenti
          leggi,  sono  valutati  in  base  a  criteri  economici  ed
          inseriti nel Conto generale del patrimonio dello Stato.
              3.  Per  l'analisi  economica  della  gestione dei beni
          dello  Stato,  al conto generale del patrimonio e' allegato
          un   documento   contabile  in  cui  sono  rappresentati  i
          componenti  positivi  e  negativi,  nonche'  gli  indici di
          redditivita' della gestione stessa.
              4.  Le  competenti  ragionerie vigilano affinche' siano
          osservate   le  leggi  e  le  disposizioni  in  materia  di
          conservazione  ed  utilizzazione  economica  dei beni dello
          Stato,  avvalendosi  a  tal  fine  anche  dei  dati  che le
          amministrazioni interessate sono tenute a trasmettere.
              5.  Con successivi decreti del Ministro del tesoro, del
          bilancio  e della programmazione economica, di concerto con
          i   Ministri  interessati,  si  provvede  a  dettare  norme
          applicative  per  l'attuazione delle disposizioni di cui ai
          commi 2, 3 e 4.".