Art. 20.
                      Buoni di carico e scarico
  1.  Le  registrazioni  di  carico  e  scarico  dei  beni mobili non
soggetti  a collaudo sono effettuate nell'inventario entro tre giorni
dalle  avvenute operazioni di consegna o di dismissioni sulla base di
buoni a tre sezioni, sottoscritti dal consegnatario.
  2. Le sezioni sono impiegate con le seguenti modalita':
    la prima (matrice) rimane agli atti d'ufficio;
    la  seconda  (figlia) e' allegata alla copia del prospetto di cui
all'articolo 19;
    la  terza (scontrino) e' posta a corredo delle fatture relative a
forniture ovvero dei provvedimenti di discarico dall'inventario.
  3.  I  buoni  di  carico  e  scarico contengono, oltre gli elementi
indicati  nel  comma 4 dell'articolo 19, l'esercizio di gestione e di
provenienza, la pertinente unita' previsionale di base ed il relativo
capitolo di spesa e, in caso di vendita, dell'entrata.
  4.  Il  collaudo  dei beni, ove previsto, e' effettuato entro venti
giorni  lavorativi  dal ricevimento dei beni stessi e presi in carico
nei successivi tre giorni.