Art. 21.
                       Scheda dei beni mobili
  1.  In  ogni  stanza  o  locale  e'  affissa una scheda in cui sono
elencati  e descritti tutti i beni mobili ivi esistenti, affidati dal
consegnatario all'utilizzatore finale.
  2.  La  scheda consente ai consegnatari l'esercizio della vigilanza
ad essi spettante nei limiti delle attribuzioni del loro ufficio.