Art. 22.
                     Materiale di facile consumo
  l.  Il  dirigente  responsabile  degli  acquisti di beni e servizi,
sulla  base  dei  consumi sostenuti negli esercizi precedenti e della
valutazione   delle   esigenze   prospettate,   fissa   uno  standard
quantitativo   degli   oggetti  di  cancelleria,  stampati,  carta  e
materiale  di  facile  consumo  idoneo ad assicurare il funzionamento
degli uffici.
  2. Il titolare del centro di responsabilita' determina e assegna le
risorse  finanziarie  destinate  all'acquisto del materiale di facile
consumo secondo i seguenti criteri direttivi:
    a) programmazione  dei  fabbisogni  ed assegnazione delle risorse
sulla  base  di  un  chiaro  e preciso percorso valutativo che faccia
articolato  e  distinto  riferimento  alle  esigenze  da  soddisfare,
nonche' ai programmi-obiettivo predisposti;
    b) razionalizzazione   dei   processi  di  acquisto  al  fine  di
pervenire  ad  una  sana e corretta gestione delle risorse eliminando
attivita' inutili e sprechi;
    c) politica  degli  acquisti  mirata a coniugare il prezzo con la
qualita' senza pregiudicare le esigenze funzionali della struttura;
    d) definizione  della  soglia  minima  delle  scorte necessarie a
garantire la continuita' funzionale della struttura.
  3.  Ciascuna  amministrazione, d'intesa con l'ufficio riscontrante,
disciplina  con  apposito provvedimento le modalita' di gestione e di
controllo del materiale di facile consumo.
  4.  Alla  fine  di  ogni  esercizio il dirigente responsabile degli
acquisti  di beni e servizi presenta il rendiconto annuale, nel quale
sono  riportate  le  consistenze  iniziali,  le  loro variazioni e le
rimanenze  finali,  accompagnato  da una relazione, da trasmettere al
titolare  del  centro di responsabilita' ed all'ufficio riscontrante,
volta  a  far conoscere le modalita' di acquisizione, le quantita', i
prezzi  spuntati,  i consumi in ragione degli utilizzatori finali, le
risorse assegnate e gli eventuali scostamenti.