Art. 23. Conto giudiziale 1. Il consegnatario per debito di custodia e' tenuto alla resa del conto giudiziale della propria gestione nei termini previsti dall'articolo 11. 2. Nel conto giudiziale e' riportato: il carico: beni e materiali esistenti all'inizio dell'esercizio della gestione e quelli avuti in consegna nel corso dell'esercizio, secondo la specie, qualita' e categoria di esso, nonche' il valore risultante dagli inventari; lo scarico: beni e materiali distribuiti, somministrati o altrimenti esitati, con la evidenziazione delle eventuali perdite; le rimanenze: beni e materiali ancora esistenti al termine dell'esercizio o della gestione.