Art. 23.
                          Conto giudiziale
  1.  Il consegnatario per debito di custodia e' tenuto alla resa del
conto   giudiziale   della  propria  gestione  nei  termini  previsti
dall'articolo 11.
  2. Nel conto giudiziale e' riportato:
    il  carico:  beni e materiali esistenti all'inizio dell'esercizio
della  gestione  e quelli avuti in consegna nel corso dell'esercizio,
secondo  la  specie,  qualita' e categoria di esso, nonche' il valore
risultante dagli inventari;
    lo   scarico:  beni  e  materiali  distribuiti,  somministrati  o
altrimenti esitati, con la evidenziazione delle eventuali perdite;
    le  rimanenze:  beni  e  materiali  ancora  esistenti  al termine
dell'esercizio o della gestione.