Art. 24.
           Modelli per tessere personali di riconoscimento
  l.  La  conservazione  e la distribuzione dei modelli delle tessere
personali  di  riconoscimento  sono  affidate  ai  consegnatari delle
singole amministrazioni.
  2.  I  modelli  delle  tessere  personali  di  riconoscimento  sono
assoggettati alla resa del conto giudiziale di cui all'articolo 23.
  3.  Le  tessere  sono  rilasciate gratuitamente agli aventi diritto
dagli  impiegati  dei  competenti  uffici  centrali  e periferici che
amministrano  il  personale,  i  quali rendono il conto del movimento
avvenuto al consegnatario.
  4.   Per   i   dirigenti   appartenenti   al   ruolo   unico  delle
amministrazioni  dello  Stato, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica  26 febbraio  1999,  n.  150,  la  tessera  e'  rilasciata
dall'amministrazione statale presso cui prestano servizio, secondo le
modalita' previste per il rilascio al personale di ruolo.
 
          Nota all'art. 24:
              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          26 febbraio   1999,   n.   150,   reca   "Approvazione  del
          regolamento   recante   disciplina   delle   modalita'   di
          costituzione e tenuta del ruolo unico della dirigenza delle
          amministrazioni  statali,  anche ad ordinamento autonomo, e
          della banca dati informatica della dirigenza, nonche' delle
          modalita'  di  elezione  del  componente  del  Comitato  di
          garanti.".