Art. 25.
Scritture   delle   tipografie,  laboratori,  officine  e  centri  di
                          elaborazione dati
  l. Per ciascun lavoro autorizzato dal responsabile della struttura,
e'  emesso  dal  consegnatario  un  ordine da staccarsi dall'apposito
registro a matrice.
  2.  Per  ciascun  ordine,  durante  il  corso della lavorazione, il
responsabile  contabilizza  le  quantita'  ed i valori delle materie,
della  mano  d'opera  e  degli  altri  fattori impiegati, nonche' gli
eventuali  elementi  di riferimento all'inventario dei beni riparati.
Da  tale  contabilizzazione  dovra'  risultare  il  costo complessivo
dell'ordine.
  3. Il consegnatario, oltre alle scritture di cui agli articoli 16 e
seguenti,  redige, con riferimento all'ordine e per tipo di prodotto,
apposita  contabilita'  concernente le rilevazioni di cui al comma 2,
nonche' le relative consegne.
  4.  Per le lavorazioni non completate alla chiusura dell'esercizio,
il  consegnatario provvede alla relativa valutazione in base ai costi
sostenuti  ed attende agli adempimenti di cui all'articolo 19 in base
alle risultanze delle schede e delle scritture contabili esistenti.
  5.  Ciascuna  amministrazione, d'intesa con l'ufficio riscontrante,
disciplina  con  apposito provvedimento il funzionamento, la gestione
ed  il controllo tecnico-amministrativo delle tipografie e dei centri
stampa,   dei   laboratori  e  delle  officine,  nonche'  dei  centri
elaborazione dati.