Art. 25. Scritture delle tipografie, laboratori, officine e centri di elaborazione dati l. Per ciascun lavoro autorizzato dal responsabile della struttura, e' emesso dal consegnatario un ordine da staccarsi dall'apposito registro a matrice. 2. Per ciascun ordine, durante il corso della lavorazione, il responsabile contabilizza le quantita' ed i valori delle materie, della mano d'opera e degli altri fattori impiegati, nonche' gli eventuali elementi di riferimento all'inventario dei beni riparati. Da tale contabilizzazione dovra' risultare il costo complessivo dell'ordine. 3. Il consegnatario, oltre alle scritture di cui agli articoli 16 e seguenti, redige, con riferimento all'ordine e per tipo di prodotto, apposita contabilita' concernente le rilevazioni di cui al comma 2, nonche' le relative consegne. 4. Per le lavorazioni non completate alla chiusura dell'esercizio, il consegnatario provvede alla relativa valutazione in base ai costi sostenuti ed attende agli adempimenti di cui all'articolo 19 in base alle risultanze delle schede e delle scritture contabili esistenti. 5. Ciascuna amministrazione, d'intesa con l'ufficio riscontrante, disciplina con apposito provvedimento il funzionamento, la gestione ed il controllo tecnico-amministrativo delle tipografie e dei centri stampa, dei laboratori e delle officine, nonche' dei centri elaborazione dati.