Art. 26. 
                      Cambio del consegnatario 
  1. In caso di cambiamento del consegnatario, il passaggio dei  beni
avviene al momento del cambio sulla base della materiale ricognizione
dei beni risultanti dall'inventario e dalle altre scritture previste. 
  2.  Il  passaggio  puo'  avvenire,  in  situazioni  eccezionali  da
motivare, con la clausola della riserva; in tal caso essa deve essere
sciolta, una volta effettuata da parte  del  nuovo  consegnatario  la
ricognizione dei beni, entro un periodo di tempo non superiore a  tre
mesi. Qualora circostanze eccezionali  lo  richiedano,  tale  termine
puo' essere prorogato non oltre due mesi dal  dirigente  dell'ufficio
da cui il consegnatario dipende. 
  3. La mancata osservanza dei termini di cui al comma 2 e' segnalata
dagli uffici riscontranti alla  competente  Procura  regionale  della
Corte dei conti per l'accertamento di eventuali  responsabilita'  nei
confronti del consegnatario cessante e di quello subentrante. 
  4. Alle operazioni di cui al comma l intervengono i  rappresentanti
degli uffici di cui ai commi l e 2 dell'articolo 27. 
  5. Della consegna e' redatto apposito verbale  nel  quale  e'  dato
atto anche dell'eseguita ricognizione dei beni,  evidenziando  quelli
in condizione d'uso  precario  nonche'  quelli  mancanti.  In  questo
ultimo caso e' effettuata la  segnalazione  alla  competente  Procura
regionale della Corte dei conti. 
  6. Il  verbale  e'  redatto  in  piu'  esemplari,  di  cui  uno  e'
conservato agli atti dell'ufficio di appartenenza del  consegnatario,
uno e' rilasciato al  consegnatario  uscente,  uno  al  consegnatario
entrante e gli altri ai rappresentanti degli uffici  intervenuti  nel
passaggio di consegna.