Art. 11.
Modifica dell'articolo 81 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635
1. All'articolo 81 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e'
aggiunto il seguente comma:
"Sono altresi' soggetti alle disposizioni degli articoli 46 e 57
della legge i prodotti esplodenti indicati nell'allegato I al decreto
legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e successivi aggiornamenti e
modificazioni, secondo quanto previsto dal successivo articolo 83".
Nota all'art. 11:
- Si riporta il testo integrale dell'art. 81 del regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635 (per l'argomento vedasi nelle
note alle premesse), come modificato dal presente
regolamento:
"Art. 81. - Sono soggetti alle disposizioni degli
articoli 46 e 57 della legge tutti i prodotti esplodenti,
comunque composti, sia che possano agire da soli od uniti
ad altre sostanze, sia che possano essere impiegati in
macchine o congegni, o in qualsiasi altro modo disposti o
adoperati.
Sono altresi' soggetti alle disposizioni degli articoli
46 e 57 della legge i prodotti esplodenti indicati
nell'allegato I al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n.
7, e successivi aggiornamenti e modificazioni, secondo
quanto previsto dal successivo art. 83.".