Art. 12.
Modifica dell'articolo 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635
1. All'articolo 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e'
aggiunto il seguente comma:
"La categoria 5) "munizioni di sicurezza e giocattoli pirici di cui
al comma precedente si articola nei seguenti gruppi:
Gruppo A:
1) bossoli innescati per artiglieria;
2) spolette a percussione con innesco amovibile o interno;
3) spolette a doppio effetto per artiglieria;
4) cartucce da salve per armi comuni e da guerra;
5) cartucce per armi comuni e da guerra;
Gruppo B:
1) micce a lenta combustione o di sicurezza;
2) cartuccia per pistola spegnitrice Wolf;
3) accenditori elettrici;
4) accenditori di sicurezza;
Gruppo C:
1) giocattoli pirici;
Gruppo D:
1) manufatti pirotecnici da segnalazione ad effetto illuminante,
fumogeno o misto destinati alla sicurezza in mare o in montagna,
ovvero alle segnalazioni per la sicurezza nei trasporti ferroviari e
stradali, nonche' quelli analoghi destinati ad essere utilizzati
dalle Forze armate e ai Corpi armati dello Stato;
2) manufatti pirotecnici da segnalazione ad effetto sonoro,
compresi quelli destinati ad essere utilizzati dalle Forze armate e
ai Corpi armati dello Stato;
3) manufatti pirotecnici destinati all'attivazione di
apparecchiature per l'estinzione di incendi;
4) manufatti pirotecnici da divertimento, ad effetto di scoppio
e/o ad effetto luminoso;
Gruppo E:
1) munizioni giocattolo;
2) air bag, pretensionatori per cinture di sicurezza e relativi
generatori di gas od attuatori ricompresi nell'allegato I al decreto
legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e successive modificazioni e
aggiornamenti;
3) bossoli innescati per munizioni per armi di piccolo calibro;
4) inneschi per munizioni per armi di piccolo calibro e per
cartucce industriali;
5) manufatti pirotecnici e cartucce per strumenti tecnici e
industriali (es.: sparachiodi, per mattazione e cementeria);
6) cartucce a salve ad effetto sonoro per armi di libera
vendita".
Nota all'art. 12:
- Si riporta il testo integrale dell'art. 82 del regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635 (per l'argomento vedasi nelle
note alle premesse), come modificato dal presente
regolamento:
"Art. 82. - I prodotti esplosivi, di cui al precedente
articolo, sono classificati nelle seguenti categorie:
1) polveri e prodotti affini negli effetti
esplodenti;
2) dinamiti e prodotti affini negli effetti
esplodenti;
3) detonanti e prodotti affini negli effetti
esplodenti;
4) artifici e prodotti affini negli effetti
esplodenti;
5) munizioni di sicurezza e giocattoli pirici.
La categoria 5) "munizioni di sicurezza e giocattoli
pirici di cui al comma precedente si articola nei seguenti
gruppi:
Gruppo A:
1) bossoli innescati per artiglieria;
2) spolette a percussione con innesco amovibile o
interno;
3) spolette a doppio effetto per artiglieria;
4) cartucce da salve per armi comuni e da guerra;
5) cartucce per armi comuni e da guerra.
Gruppo B:
1) micce a lenta combustione o di sicurezza;
2) cartuccia per pistola spegnitrice Wolf;
3) accenditori elettrici;
4) accenditori di sicurezza.
Gruppo C:
1) giocattoli pirici.
Gruppo D:
1) manufatti pirotecnici da segnalazione ad effetto
illuminante, fumogeno o misto destinati alla sicurezza in
mare o in montagna, ovvero alle segnalazioni per la
sicurezza nei trasporti ferroviari e stradali, nonche'
quelli analoghi destinati ad essere utilizzati dalle Forze
armate e ai Corpi armati dello Stato;
2) manufatti pirotecnici da segnalazione ad effetto
sonoro, compresi quelli destinati ad essere utilizzati
dalle Forze armate e ai Corpi armati dello Stato;
3) manufatti pirotecnici destinati all'attivazione di
apparecchiature per l'estinzione di incendi;
4) manufatti pirotecnici da divertimento, ad effetto
di scoppio e/o ad effetto luminoso.
Gruppo E:
1) munizioni giocattolo;
2) air bag, pretensionatori per cinture di sicurezza
e relativi generatori di gas od attuatori ricompresi
nell'allegato "I" al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n.
7, e successive modificazioni e aggiornamenti;
3) bossoli innescati per munizioni per armi di
piccolo calibro;
4) inneschi per munizioni per armi di piccolo calibro
e per cartucce industriali;
5) manufatti pirotecnici e cartucce per strumenti
tecnici e industriali (es.: sparachiodi, per mattazione e
cementeria);
6) cartucce a salve ad effetto sonoro per armi di
libera vendita.".