Art. 13.
Modifica dell'articolo 83 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635
1. All'articolo 83 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) Il primo comma e' sostituito dal seguente:
"I prodotti esplodenti riconosciuti e classificati ai sensi
dell'articolo 53 della legge, nonche' i prodotti esplodenti muniti
dell'attestato di esame "CE del tipo e della valutazione di
conformita' di cui all'allegato V al decreto legislativo 2 gennaio
1997, n. 7, certificati dagli "Organismi notificati sono indicati
nell'allegato A al presente regolamento. I prodotti esplodenti
marcati CE sono classificati a seconda della loro tipologia nelle
categorie di cui al precedente articolo 82 ed iscritti d'ufficio
nell'allegato A al presente regolamento, ai soli fini
dell'applicazione delle norme tecniche inerenti alla sicurezza
nell'attivita' di fabbricazione e di deposito di esplosivi contenute
nell'allegato B al presente regolamento.".
b) Il terzo comma e' sostituito dal seguente:
"L'allegato C determina le norme per il trasporto degli esplosivi e
le modalita' per il rilascio delle relative licenze.".
Nota all'art. 13:
- Si riporta il testo integrale dell'art. 83 del regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635 (per l'argomento vedasi nelle
note alle premesse), come modificato dal presente
regolamento:
"Art. 83. - I prodotti esplodenti riconosciuti e
classificati ai sensi dell'art. 53 della legge, nonche' i
prodotti esplodenti muniti dell'attestato di esame "CE del
tipo e della valutazione di conformita' di cui all'allegato
V al decreto legislativo 2 gennaio 1997 n. 7, certificati
dagli "Organismi notificati sono indicati nell'allegato A
al presente regolamento. I prodotti esplodenti marcati CE
sono classificati a seconda della loro tipologia nelle
categorie di cui al precedente art. 82 ed iscritti
d'ufficio nell'allegato A al presente regolamento, ai soli
fini dell'applicazione delle norme tecniche inerenti alla
sicurezza nell'attivita' di fabbricazione e di deposito di
esplosivi contenute nell'allegato B al presente
regolamento.
L'allegato B contiene le norme per l'impianto delle
fabbriche e dei depositi delle materie esplodenti di ogni
categoria, nonche' le norme per l'impianto dei cantieri
civili di scaricamento, ripristino e caricamento proiettili
e per la lavorazione di materiale da guerra.
L'allegato C determina le norme per il trasporto degli
esplosivi e le modalita' per il rilascio delle relative
licenze.
L'allegato D contiene le norme per la protezione contro
le scariche elettriche atmosferiche degli edifici in cui si
lavorano, si manipolano o si conservano sostanze
infiammabili o esplosive.
Il Ministro dell'interno, sentito il parere della
commissione consultiva per le sostanze esplosive e
infiammabili, ha facolta' di apportare variazioni od
aggiunte agli allegati stessi.".