Art. 13. 
  Modifica dell'articolo 83 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 
  1. All'articolo 83 del regio decreto 6 maggio 1940,  n.  635,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) Il primo comma e' sostituito dal seguente: 
  "I  prodotti  esplodenti  riconosciuti  e  classificati  ai   sensi
dell'articolo 53 della legge, nonche' i  prodotti  esplodenti  muniti
dell'attestato  di  esame  "CE  del  tipo  e  della  valutazione   di
conformita' di cui all'allegato V al decreto  legislativo  2  gennaio
1997, n. 7, certificati dagli  "Organismi  notificati  sono  indicati
nell'allegato  A  al  presente  regolamento.  I  prodotti  esplodenti
marcati CE sono classificati a seconda  della  loro  tipologia  nelle
categorie di cui al precedente  articolo  82  ed  iscritti  d'ufficio
nell'allegato   A   al   presente   regolamento,   ai    soli    fini
dell'applicazione  delle  norme  tecniche  inerenti  alla   sicurezza
nell'attivita' di fabbricazione e di deposito di esplosivi  contenute
nell'allegato B al presente regolamento.". 
    b) Il terzo comma e' sostituito dal seguente: 
  "L'allegato C determina le norme per il trasporto degli esplosivi e
le modalita' per il rilascio delle relative licenze.". 
 
          Nota all'art. 13:
              - Si  riporta il testo integrale dell'art. 83 del regio
          decreto 6 maggio 1940, n. 635 (per l'argomento vedasi nelle
          note   alle   premesse),   come   modificato  dal  presente
          regolamento:
              "Art.  83.  -  I  prodotti  esplodenti  riconosciuti  e
          classificati  ai  sensi dell'art. 53 della legge, nonche' i
          prodotti  esplodenti muniti dell'attestato di esame "CE del
          tipo e della valutazione di conformita' di cui all'allegato
          V  al  decreto legislativo 2 gennaio 1997 n. 7, certificati
          dagli  "Organismi  notificati sono indicati nell'allegato A
          al  presente  regolamento. I prodotti esplodenti marcati CE
          sono  classificati  a  seconda  della  loro tipologia nelle
          categorie   di  cui  al  precedente  art.  82  ed  iscritti
          d'ufficio  nell'allegato A al presente regolamento, ai soli
          fini  dell'applicazione  delle norme tecniche inerenti alla
          sicurezza  nell'attivita' di fabbricazione e di deposito di
          esplosivi    contenute    nell'allegato   B   al   presente
          regolamento.
              L'allegato  B  contiene  le  norme per l'impianto delle
          fabbriche  e  dei depositi delle materie esplodenti di ogni
          categoria,  nonche'  le  norme  per l'impianto dei cantieri
          civili di scaricamento, ripristino e caricamento proiettili
          e per la lavorazione di materiale da guerra.
              L'allegato  C determina le norme per il trasporto degli
          esplosivi  e  le  modalita'  per il rilascio delle relative
          licenze.
              L'allegato D contiene le norme per la protezione contro
          le scariche elettriche atmosferiche degli edifici in cui si
          lavorano,   si   manipolano   o   si   conservano  sostanze
          infiammabili o esplosive.
              Il  Ministro  dell'interno,  sentito  il  parere  della
          commissione   consultiva   per   le  sostanze  esplosive  e
          infiammabili,   ha  facolta'  di  apportare  variazioni  od
          aggiunte agli allegati stessi.".