Art. 14. 
  Modifica dell'articolo 97 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 
  1. Al primo comma dell'articolo 97 del regio decreto 6 maggio 1940,
n. 635, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: 
  "Possono essere acquistati, trasportati ed impiegati senza licenza,
nonche' detenuti senza obbligo della denuncia di cui all'articolo  38
del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, i prodotti esplodenti della
categoria 5), gruppo D), fino a 5 kg  netti  e  della  categoria  5),
gruppo E, in quantita' illimitata.". 
 
          Nota all'art. 14:
              - Si  riporta il testo integrale dell'art. 97 del regio
          decreto 6 maggio 1940, n. 635 (per l'argomento vedasi nelle
          note   alle   premesse),   come   modificato  dal  presente
          regolamento:
              "Art.  97. - Possono tenersi in deposito o trasportarsi
          nel Regno senza licenza, esplosivi della prima categoria in
          quantita' non superiore a cinque chilogrammi di peso netto,
          od  artifici  in  quantita'  non  superiore  a  chilogrammi
          venticinque di peso lordo, escluso l'imballaggio, ovvero un
          numero  di  millecinquecento  cartucce  da fucile da caccia
          caricate  a  polvere, nonche' duecento cartucce cariche per
          pistola  o  rivoltella,  ed un numero illimitato di bossoli
          innescati   e   di   micce  di  sicurezza.  Possono  essere
          acquistati, trasportati ed impiegati senza licenza, nonche'
          detenuti  senza  obbligo  della denuncia di cui all'art. 38
          del  regio  decreto  18 giugno  1931,  n.  773,  i prodotti
          esplodenti  della categoria 5), gruppo D, fino a 5 kg netti
          e della categoria 5), gruppo E, in quantita' illimitata.
              Gli  esplosivi di cui al comma precedente devono essere
          condizionati in scatole metalliche regolamentari, oppure in
          pacchi di carta, secondo le norme stabilite nell'allegato B
          al presente regolamento.
              Per  tenere  in  deposito  o  per trasportare esplosivi
          della  prima  categoria  o  cartucce  cariche  in quantita'
          superiore   a  quella  indicata,  occorre  la  licenza  del
          Prefetto ai termini degli articoli 50 e 51 della legge.
              Agli  effetti  dell'art. 50 della legge, il prefetto e'
          autorizzato  a  rilasciare  licenza  per  il  deposito e il
          trasporto  degli  esplosivi di seconda e terza categoria in
          quantita'  non  superiore  a  cinque  chilogrammi  per  gli
          esplosivi  della  seconda  categoria  e  a numero cinquanta
          detonanti.".