Art. 14.
Modifica dell'articolo 97 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635
1. Al primo comma dell'articolo 97 del regio decreto 6 maggio 1940,
n. 635, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Possono essere acquistati, trasportati ed impiegati senza licenza,
nonche' detenuti senza obbligo della denuncia di cui all'articolo 38
del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, i prodotti esplodenti della
categoria 5), gruppo D), fino a 5 kg netti e della categoria 5),
gruppo E, in quantita' illimitata.".
Nota all'art. 14:
- Si riporta il testo integrale dell'art. 97 del regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635 (per l'argomento vedasi nelle
note alle premesse), come modificato dal presente
regolamento:
"Art. 97. - Possono tenersi in deposito o trasportarsi
nel Regno senza licenza, esplosivi della prima categoria in
quantita' non superiore a cinque chilogrammi di peso netto,
od artifici in quantita' non superiore a chilogrammi
venticinque di peso lordo, escluso l'imballaggio, ovvero un
numero di millecinquecento cartucce da fucile da caccia
caricate a polvere, nonche' duecento cartucce cariche per
pistola o rivoltella, ed un numero illimitato di bossoli
innescati e di micce di sicurezza. Possono essere
acquistati, trasportati ed impiegati senza licenza, nonche'
detenuti senza obbligo della denuncia di cui all'art. 38
del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, i prodotti
esplodenti della categoria 5), gruppo D, fino a 5 kg netti
e della categoria 5), gruppo E, in quantita' illimitata.
Gli esplosivi di cui al comma precedente devono essere
condizionati in scatole metalliche regolamentari, oppure in
pacchi di carta, secondo le norme stabilite nell'allegato B
al presente regolamento.
Per tenere in deposito o per trasportare esplosivi
della prima categoria o cartucce cariche in quantita'
superiore a quella indicata, occorre la licenza del
Prefetto ai termini degli articoli 50 e 51 della legge.
Agli effetti dell'art. 50 della legge, il prefetto e'
autorizzato a rilasciare licenza per il deposito e il
trasporto degli esplosivi di seconda e terza categoria in
quantita' non superiore a cinque chilogrammi per gli
esplosivi della seconda categoria e a numero cinquanta
detonanti.".