Art. 15. 
  Modifica dell'articolo 98 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 
  1. L'articolo 98 del regio  decreto  6  maggio  1940,  n.  635,  e'
sostituito dal seguente: 
  "Per la fabbricazione, deposito, vendita e trasporto  dei  prodotti
esplodenti della categoria 5), gruppo A, gruppo  B  e  gruppo  C,  e'
richiesto il possesso delle relative autorizzazioni di cui alla legge
ed al presente regolamento, salvo quanto previsto dal capitolo I,  n.
3, dell'allegato C al presente regolamento. 
  Per la fabbricazione ed il deposito dei prodotti  esplodenti  della
categoria 5) gruppo D, si applicano rispettivamente  le  prescrizioni
di cui ai capitoli II e IV dell'allegato B al  presente  regolamento.
Per le relative attivita' di detenzione, vendita, acquisto, trasporto
ed impiego degli  stessi  prodotti  esplodenti  della  categoria  5),
gruppo D, non sono richieste le autorizzazioni di cui alla  legge  ed
al presente regolamento di esecuzione. 
  Per la fabbricazione dei prodotti  esplodenti  della  V  categoria,
gruppo E, fatta eccezione per i manufatti  pirotecnici,  le  cartucce
per strumenti tecnici e  industriali,  le  cartucce  a  salve  e  gli
inneschi,  si  applicano  le  prescrizioni  di  cui  al  capitolo  II
dell'allegato B al presente regolamento.  Per  la  fabbricazione  dei
manufatti  pirotecnici,  delle  cartucce  per  strumenti  tecnici   e
industriali, delle  cartucce  a  salve  e  degli  inneschi,  comunque
appartenenti  alla  categoria  5),  gruppo   E,   si   applicano   le
prescrizioni  del  capitolo   III   dell'allegato   B   al   presente
regolamento. Per  le  relative  attivita'  di  deposito,  detenzione,
vendita, acquisto, trasporto, importazione, esportazione, impiego dei
prodotti esplodenti della categoria 5), gruppo E, non sono  richieste
le autorizzazioni di cui alla legge ed  al  presente  regolamento  di
esecuzione. 
  Non e' richiesta la licenza per la minuta vendita di  esplosivi  di
cui all'articolo 47 della legge ed al capitolo VI dell'allegato B  al
presente regolamento per la detenzione  e  la  vendita  di  manufatti
della categoria 5), gruppo D e gruppo E, fino al quantitativo massimo
di kg 25 netti di manufatti della categoria 5), gruppo D  e  fino  al
quantitativo massimo di kg 10 netti di manufatti della categoria  5),
gruppo E, purche' contenuti nelle loro confezioni originali.". 
 
          Nota all'art. 15:
              - Per  l'argomento  del regio decreto 6 maggio 1940, n.
          635, vedasi nelle note alle premesse.