Art. 15.
Modifica dell'articolo 98 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635
1. L'articolo 98 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e'
sostituito dal seguente:
"Per la fabbricazione, deposito, vendita e trasporto dei prodotti
esplodenti della categoria 5), gruppo A, gruppo B e gruppo C, e'
richiesto il possesso delle relative autorizzazioni di cui alla legge
ed al presente regolamento, salvo quanto previsto dal capitolo I, n.
3, dell'allegato C al presente regolamento.
Per la fabbricazione ed il deposito dei prodotti esplodenti della
categoria 5) gruppo D, si applicano rispettivamente le prescrizioni
di cui ai capitoli II e IV dell'allegato B al presente regolamento.
Per le relative attivita' di detenzione, vendita, acquisto, trasporto
ed impiego degli stessi prodotti esplodenti della categoria 5),
gruppo D, non sono richieste le autorizzazioni di cui alla legge ed
al presente regolamento di esecuzione.
Per la fabbricazione dei prodotti esplodenti della V categoria,
gruppo E, fatta eccezione per i manufatti pirotecnici, le cartucce
per strumenti tecnici e industriali, le cartucce a salve e gli
inneschi, si applicano le prescrizioni di cui al capitolo II
dell'allegato B al presente regolamento. Per la fabbricazione dei
manufatti pirotecnici, delle cartucce per strumenti tecnici e
industriali, delle cartucce a salve e degli inneschi, comunque
appartenenti alla categoria 5), gruppo E, si applicano le
prescrizioni del capitolo III dell'allegato B al presente
regolamento. Per le relative attivita' di deposito, detenzione,
vendita, acquisto, trasporto, importazione, esportazione, impiego dei
prodotti esplodenti della categoria 5), gruppo E, non sono richieste
le autorizzazioni di cui alla legge ed al presente regolamento di
esecuzione.
Non e' richiesta la licenza per la minuta vendita di esplosivi di
cui all'articolo 47 della legge ed al capitolo VI dell'allegato B al
presente regolamento per la detenzione e la vendita di manufatti
della categoria 5), gruppo D e gruppo E, fino al quantitativo massimo
di kg 25 netti di manufatti della categoria 5), gruppo D e fino al
quantitativo massimo di kg 10 netti di manufatti della categoria 5),
gruppo E, purche' contenuti nelle loro confezioni originali.".
Nota all'art. 15:
- Per l'argomento del regio decreto 6 maggio 1940, n.
635, vedasi nelle note alle premesse.