Art. 16.
Modifiche all'allegato B al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635
Al Capitolo VI dell'allegato B al regio decreto 6 maggio 1940, n.
635, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 1, comma 1, e' sostituito dal seguente:
"1. Negli esercizi di minuta vendita di prodotti esplodenti si
possono tenere e vendere:
a) polveri della I categoria;
b) cartucce per armi comuni della V categoria, gruppo A;
c) manufatti della IV e V categoria.
Negli esercizi di minuta vendita e' altresi' consentito, in
aggiunta a quanto indicato al comma 4 del presente articolo, detenere
e vendere nelle loro confezioni originali, anche nei locali dove e'
consentito l'accesso al pubblico, fino a complessivi kg 50 netti di
manufatti classificati nella V categoria, gruppo D e, fatte salve le
disposizioni in materia di prevenzione incendi, manufatti
classificati nella V categoria, gruppo E, in quantitativo illimitato.
Tali disposizioni non si applicano ai depositi di fabbrica o di
consumo permanente.
Non rientrando tra i prodotti esplodenti, nessun limite e' posto
alla detenzione e vendita dei seguenti componenti di munizioni per
armi comuni: proiettili, pallini, bossoli inerti.";
b) l'articolo 2, comma 1, ultimo capoverso, e' soppresso;
c) l'articolo 2, comma 2, terzo capoverso, e' sostituito dal
seguente:
"Le polveri di I categoria e le cartucce di V categoria gruppo A
devono essere custodite in locale (o locali) distinto, anche se
contiguo a quello (o a quelli) nel quale sono custoditi i manufatti
di IV e di V categoria. E' vietato l'accesso al pubblico nel locale
(o nei locali) ove vengono custoditi i manufatti di IV e di V
categoria.";
d) l'articolo 2, comma 2, settimo capoverso, e' sostituito dal
seguente:
"Negli ambienti in cui e' ammesso il pubblico sono consentiti solo
gli scaffali, sui quali possono essere collocati: polveri di I
categoria, cartucce di V categoria, gruppo A per armi lunghe,
manufatti di IV e V categoria inertizzati e/o loro simulacri, nonche'
manufatti della V categoria, gruppo D e gruppo E.".
Nota all'art. 16:
- Si riporta il testo integrale degli articoli 1 e 2
del capitolo VI dell'allegato B, del regio decreto 6 maggio
1940, n. 635 (per l'argomento vedasi nelle note alle
premesse), come modificati dal presente regolamento:
"Capitolo VI
Esercizi di minuta vendita
Art. 1 (Generalita). - 1. Negli esercizi di minuta
vendita di prodotti esplodenti si possono tenere e vendere:
a) polveri della I categoria;
b) cartucce per armi comuni della V categoria gruppo
A;
c) manufatti della IV e V categoria.
Negli esercizi di minuta vendita e' altresi'
consentito, in aggiunta a quanto indicato al comma 4 del
presente articolo, detenere e vendere nelle loro confezioni
originali, anche nei locali dove e' consentito l'accesso al
pubblico, fino a complessivi kg 50 netti di manufatti
classificati nella V categoria, gruppo D e, fatte salve le
disposizioni in materia di prevenzione incendi, manufatti
classificati nella V categoria, gruppo E, in quantitativo
illimitato.
Tali disposizioni non si applicano ai depositi di
fabbrica o di consumo permanente.
Non rientrando tra i prodotti esplodenti, nessun limite
e' posto alla detenzione e vendita dei seguenti componenti
di munizioni per armi comuni: proiettili, pallini, bossoli
inerti.
2. La vendita delle polveri deve essere fatta per
recipienti interi, originali di fabbrica, dal contenuto
massimo di 1 kg netto. E' vietato tenere nell'esercizio e
vendere recipienti di polvere aperti.
I manufatti della IV e della V categoria devono essere
approvvigionati nei loro imballaggi di fabbrica sigillati.
Possono essere commercializzati solo se racchiusi nelle
proprie confezioni originali sigillate, singole o multiple
in ragione delle dimensioni del manufatto.
3. Le indicazioni sulla massa (come definita nel
decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n.
802 "Attuazione della direttiva CEE 80/181 relativa alle
unita' di misura ) fornite al successivo art. 3 si
riferiscono alla massa netta dei prodotti attivi (sono
prodotti attivi quelli esplosivi, incendivi, coloranti,
fumogeni ed illuminanti); la massa netta di prodotti attivi
deve essere indicata sul singolo manufatto di IV e di V
categoria e/o sulla confezione, in conformita' a quanto
riportato nel relativo decreto di riconoscimento e
classificazione.
La massa degli involucri e di quant'altro formi la
struttura dei manufatti, ancorche' costituita da materiale
combustibile, quale carta, legno, polimeri, ecc., e'
esclusa dal computo della massa dei prodotti attivi.
4. Negli esercizi di minuta vendita si possono tenere e
vendere fino a complessivi kg 200 netti di prodotti
esplodenti. Oltre tale limite trova applicazione il
capitolo IV del presente allegato.
5. Sulle istanze per il rilascio delle licenze per gli
esercizi di minuta vendita il prefetto acquisira' il parere
della commissione tecnica provinciale.".
"Art. 2 (Prescrizioni sui locali). - 1. I locali degli
esercizi di minuta vendita non devono essere interrati o
seminterrati ovvero contigui, sovrastanti o sottostanti a
locali di lavorazione o deposito di materie facilmente
combustibili o infiammabili; non devono inoltre avere
comunicazione diretta con abitazioni e con ambienti che non
abbiano attinenza con l'attivita' dell'esercizio stesso,
fatta eccezione per i locali di servizio.
Non devono essere ubicati in edifici nei quali vi siano
anche asili, scuole, case di cura, comunita' religiose,
alberghi, grandi magazzini, luoghi di culto, di pubblico
spettacolo e simili.
Negli esercizi di minuta vendita non devono essere
tenute ne' poste in vendita materie infiammabili, come tali
individuate dalla circolare Ministero dell'interno n.
2452/4179 del 3 maggio 1979.
Deroghe a tali divieti possono essere consentite previo
parere favorevole della commissione tecnica provinciale,
che potra' prescrivere le cautele ritenute opportune nei
singoli casi per la tutela dell'incolumita' pubblica.
Negli ambienti in cui e' ammesso il pubblico potranno
essere tenuti, come mostra, manufatti della IV e della V
categoria inertizzati (privi di prodotti attivi) e/o
simulacri; le operazioni di inertizzazione dei manufatti
devono essere compiute da soggetto legittimato alla
fabbricazione dei manufatti stessi.
2. Il carico complessivo di prodotti esplodenti sara'
fissato in accordo con gli articoli 1 e 3 e in funzione dei
limiti derivanti dalle dimensioni del locale (o dei
locali), come di seguito specificato.
Ogni locale in cui sono tenuti prodotti esplodenti deve
avere una altezza non inferiore a m 2,40, una superficie
non inferiore a mq 6 e una cubatura non inferiore a mc 18;
inoltre la cubatura non deve essere inferiore a mc 1 per
ogni chilogrammo netto di polveri di I categoria, a mc 1
per ogni chilogrammo netto di manufatti di IV e di V
categoria e a mc 1 per ogni 3,5 kg netti di polvere sotto
forma di cartucce, in accordo alle equivalenze indicate
all'art. 3, lettera b).
Le polveri di I categoria e le cartucce di V categoria,
gruppo A, devono essere custodite in locale (o locali)
distinto, anche se contiguo a quello (o a quelli) nel quale
sono custoditi i manufatti di IV e di V categoria. E'
vietato l'accesso al pubblico nel locale (o nei locali) ove
vengono custoditi i manufatti di IV e di V categoria.
I prodotti esplodenti devono essere collocati su
scaffali metallici o di legno ignifugato, di adeguata
resistenza meccanica, alti non oltre m 2,10, chiusi
eventualmente solo ai lati, ed ancorati in modo da
garantirne la stabilita'; gli scaffali metallici devono
essere collegati a dispersori di terra.
I prodotti esplodenti possono altresi' essere
conservati su pallets; tra pallets e scaffali deve restare
una luce libera non inferiore a m 1,20. In relazione alle
dimensioni del locale (o dei locali) e' ammessa la presenza
di un massimo di 5 pallets; oltre tale limite i pallets
devono essere realizzati con materiale ignifugo o reso
tale.
Le munizioni per armi corte devono essere custodite in
armadi metallici con sportelli dotati di serratura di
sicurezza.
Negli ambienti in cui e' ammesso il pubblico sono
consentiti solo gli scaffali, sui quali possono essere
collocati: polveri di I categoria, cartucce di V categoria,
gruppo A, per armi lunghe, manufatti di IV e V categoria
inertizzati e/o loro simulacri, nonche' manufatti della V
categoria, gruppo D e gruppo E.
Negli esercizi isolati si puo' concedere licenza per
tenere e vendere prodotti esplodenti della I, IV e V
categoria in quantitativi elevabili fino al triplo di
quanto stabilito nell'art. 3, fermi restando i limiti di
cubatura anzi indicati.
Qualora, per cause sopravvenute, l'esercizio non si
trovi piu' in condizioni tali da poter essere considerato
isolato, dovranno in esso limitarsi la detenzione dei
prodotti esplodenti e il caricamento delle cartucce secondo
le norme che regolano gli esercizi di minuta vendita
nell'abitato.
3. I muri perimetrali degli ambienti dell'esercizio in
cui sono tenuti prodotti esplodenti devono essere in
mattoni pieni da almeno due teste o in altra struttura
muraria di resistenza equivalente (REI 120), con pareti
interne intonacate. Sono ammesse anche strutture non
murarie di resistenza equivalente.
I solai di copertura e di calpestio devono essere in
cemento armato con soletta di spessore non inferiore a cm 7
o realizzati con altra struttura di resistenza equivalente,
con caratteristiche REI 120; tale prescrizione non si
applica nel caso in cui la soletta di calpestio sia posta a
diretto contatto col terreno sottostante il fabbricato.
I serramenti possono essere di metallo o di legno; in
quest'ultimo caso devono essere trattati con prodotti
vernicianti omologati di classe "1 di reazione al fuoco,
secondo le modalita' e le indicazioni contenute nel decreto
ministeriale 6 marzo 1992. In ogni caso devono avere
caratteristiche REI 120. Qualora muniti di vetri, questi
devono essere infrangibili o retinati o altrimenti protetti
per evitare l'eventuale proiezione di schegge verso
l'esterno in caso di esplosione all'interno.
Il locale (o i locali) in cui sono posti i manufatti di
IV e di V categoria deve (o devono) essere separato dagli
altri mediante porta con apertura verso l'esterno, con
caratteristiche REI 120.
L'impianto elettrico deve essere realizzato in
conformita' alla legge 10 marzo 1968, n. 186. La
rispondenza alle vigenti norme deve essere attestata con le
procedure di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46, e relativo
regolamento di attuazione (decreto del Presidente della
Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447.)
L'impianto di riscaldamento deve essere realizzato con
generatori di calore collocati in ambiente isolato dai
locali dell'esercizio, eseguiti a regola d'arte in
conformita' alle vigenti disposizioni (UNI-CIG 7129 ovvero
dal decreto ministeriale 12 aprile 1996 qualora gli
apparecchi abbiano potenza superiore a 34,8 Kw); non sono
ammessi caminetti, stufe ed apparecchi a focolare diretto
in genere.
La dotazione di mezzi antincendio dell'esercizio deve
risultare dal certificato di prevenzione incendi rilasciato
dal comando provinciale dei vigili del fuoco a mente del
decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n.
37. In ogni caso all'ingresso del locale (o dei locali) in
cui sono custoditi manufatti della IV e della V categoria
dovranno essere installati non meno di due estintori
portatili di tipo approvato ai sensi del decreto
ministeriale 20 dicembre 1982, con capacita' estinguente
non inferiore a 21A 89BC.
(Omissis).".